Cassazione Civile, Ordinanza n. 00128/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dalla Questura presso un CPR, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato l'inesistente o apparente motivazione del decreto di convalida, richiamando la disciplina del trattenimento e il principio costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'espulsione e sul trattenimento, sostenendo che il provvedimento espulsivo fosse fondato su un presupposto fattuale errato, poiché l'ingresso in Italia sarebbe avvenuto non eludendo i controlli di frontiera ma con fotosegnalamento al momento dello sbarco. La Corte ha però rilevato, quanto al primo motivo, che la motivazione del Giudice di pace era sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico seguito; quanto al secondo, che la censura era inammissibile perché introduceva una questione di fatto non adeguatamente allegata come già proposta nel giudizio di merito e non specificamente localizzata negli atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'apparenza della motivazione, osservando che il decreto impugnato esplicitava le ragioni della convalida del trattenimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale atto precedente avesse dedotto la circostanza fattuale posta a base della censura. Nulla è stato disposto sulle spese, in mancanza di attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente è veicolata come nullità della sentenza o del provvedimento impugnato
artt. 14, commi 4, 5 e 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
richiamati come disciplina del trattenimento e dei relativi presupposti
artt. 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
richiamati quale parametro europeo del trattenimento amministrativo finalizzato all'allontanamento
art. 112, sesto comma, Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti
artt. 10 e 13 d.lgs. n. 286/1998
richiamati in relazione alla legittimità del provvedimento espulsivo e ai suoi presupposti fattuali
menzionato dal giudice di merito come circostanza non documentata ostativa alla convalida
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
- Quando la censura investe un presupposto di fatto della decisione, il ricorrente per cassazione deve dimostrare che la questione sia stata già dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente in quale atto ciò sia avvenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta contestazioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto non specificamente localizzati negli atti processuali precedenti.
- La convalida del trattenimento amministrativo può essere sorretta da una motivazione essenziale purché indichi l'assenza di ostacoli conosciuti all'espulsione e la sussistenza dei presupposti legali del trattenimento.
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