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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00128/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dalla Questura presso un CPR, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato l'inesistente o apparente motivazione del decreto di convalida, richiamando la disciplina del trattenimento e il principio costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'espulsione e sul trattenimento, sostenendo che il provvedimento espulsivo fosse fondato su un presupposto fattuale errato, poiché l'ingresso in Italia sarebbe avvenuto non eludendo i controlli di frontiera ma con fotosegnalamento al momento dello sbarco. La Corte ha però rilevato, quanto al primo motivo, che la motivazione del Giudice di pace era sufficiente a rendere intellegibile il percorso logico seguito; quanto al secondo, che la censura era inammissibile perché introduceva una questione di fatto non adeguatamente allegata come già proposta nel giudizio di merito e non specificamente localizzata negli atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'apparenza della motivazione, osservando che il decreto impugnato esplicitava le ragioni della convalida del trattenimento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale atto precedente avesse dedotto la circostanza fattuale posta a base della censura. Nulla è stato disposto sulle spese, in mancanza di attività difensiva del Ministero. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a sorreggere il provvedimento.
  • Quando la censura investe un presupposto di fatto della decisione, il ricorrente per cassazione deve dimostrare che la questione sia stata già dedotta nel giudizio di merito e indicare specificamente in quale atto ciò sia avvenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta contestazioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto non specificamente localizzati negli atti processuali precedenti.
  • La convalida del trattenimento amministrativo può essere sorretta da una motivazione essenziale purché indichi l'assenza di ostacoli conosciuti all'espulsione e la sussistenza dei presupposti legali del trattenimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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