Cassazione Civile, Ordinanza n. 19231/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di un consorzio interprofessionale nei confronti di più esponenti societari, tra cui amministratori privi di deleghe, per avere omesso di adottare cautele adeguate a protezione della centrale ortofrutticola gestita in concessione. Secondo i giudici di merito, la mancata copertura assicurativa integrale del rischio incendio, poi concretizzatosi, aveva reso devastanti le conseguenze dell'evento e aveva inciso sulla realizzazione del programma imprenditoriale della società. Il ricorrente incidentale ha censurato la sentenza di appello sostenendo, in sintesi, che: esistevano comunque due polizze assicurative; egli era privo di deleghe operative e aveva ricoperto la carica per un tempo breve; il danno e il nesso causale sarebbero stati mal valutati, anche quanto alla quantificazione del risarcimento. Il fallimento, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello aveva confermato un importo risarcitorio inferiore a quello originariamente allegato e che la motivazione sulla liquidazione equitativa fosse apparente, poiché il giudice di merito avrebbe usato criteri diversi da quelli del Tribunale e avrebbe ridotto l'importo richiamando la proprietà del bene in capo al concedente e la buona fede degli amministratori.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per i rapporti processuali coperti da rinuncia accettata, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'amministratore D'Olimpio, ha rigettato il ricorso incidentale del fallimento nei suoi confronti, ha compensato integralmente le spese tra le parti residue e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per D'Olimpio e per il fallimento. Le censure di D'Olimpio sono state ritenute inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché precluse dalla disciplina della "doppia conforme"; il ricorso del fallimento è stato respinto perché la motivazione sulla quantificazione del danno era ritenuta effettiva e intelligibile, e le doglianze sulla liquidazione erano prive di specificità o comunque infondate.
Norme richiamate
nel regime applicabile ratione temporis, impone anche agli amministratori privi di delega un dovere di vigilanza sul generale andamento della società, salvo prova che la vigilanza non fosse concretamente esercitabile per il comportamento ostativo degli altri amministratori
il nesso di causalità giuridica tra evento e conseguenze risarcibili va accertato secondo la regola della normale conseguenza immediata e diretta del danno
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è scrutinabile nei limiti del mancato esame di fatti decisivi; in presenza di doppia conforme opera la preclusione salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
nelle ipotesi di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione per omesso esame di fatti decisivi se non sono indicate le diverse ragioni di fatto delle due sentenze di merito
impone la riunione dei ricorsi separatamente proposti contro la stessa sentenza
richiamato nel motivo del fallimento in relazione alla pretesa omessa considerazione del danno allegato
richiamato nel motivo del fallimento in relazione alla mancata contestazione del quantum allegato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o degli atti senza colpire l'effettiva base logica della decisione.
- In presenza di "doppia conforme", la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Gli amministratori privi di delega, nel regime anteriore alla riforma del 2003, restano gravati da un dovere di vigilanza sul generale andamento della società e possono essere responsabili se non provano di non aver potuto esercitare concretamente tale vigilanza per condotte ostative altrui.
- La valutazione del nesso causale e la liquidazione del danno appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della totale mancanza di una motivazione effettiva.
- La motivazione sulla quantificazione equitativa del danno è sufficiente quando consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e non presenti lacune tali da impedire il controllo della decisione.
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