Cassazione Penale, Sentenza n. 38529/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'impugnazione riguardava l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Messale Loris avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Fermo (condanna con rito abbreviato ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000). La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., perché all'atto di appello non risultava depositata la dichiarazione o elezione di domicilio né l'atto conteneva un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio già versata nel fascicolo. Il ricorso per cassazione deduceva erronea applicazione della legge penale e norme procedurali, violazione dei diritti di difesa (art. 24 Cost., artt. 6 e 7 CEDU), eccepisce questioni di retroattività favorevole in relazione all'abrogazione della norma da parte della legge n. 114/2024 e sosteneva che non si era proceduto in absentia, per cui non poteva essere richiesto l'onere invocato dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024), secondo cui l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (all'epoca vigente per gli appelli proposti fino al 24/08/2024) richiedeva l'allegazione, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo; la giurisprudenza ha precisato che non è necessario che la dichiarazione sia successiva alla sentenza impugnata ma che, se non esiste alcuna precedente elezione nei fascicoli e l'atto non ne deposita una nuova, l'appello è inammissibile. Poiché nel caso di specie non risultava alcuna elezione di domicilio né era stata depositata con l'atto, il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»
Durante il periodo di vigenza la norma imponeva a pena d'inammissibilità il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione; le Sezioni Unite hanno interpretato che tale obbligo può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione già presente nel fascicolo.
abrogazione della disposizione in vigore (entrata in vigore 25/08/2024)
La legge ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; la Corte ha però applicato la regola di conservazione temporale stabilita dalle Sezioni Unite: la norma continuava ad applicarsi agli appelli proposti fino al 24/08/2024.
Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
principi espressi sulle modalità di assolvimento dell'onere di elezione/dichiarazione di domicilio
Principio chiave: l'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024; l'onere può essere assolto anche richiamando espressamente una precedente elezione/dichiarazione già presente nel fascicolo purché l'indicazione sia immediata e inequivoca.
art. 157-ter e art. 164 cod. proc. pen.
Richiamati dalle Sezioni Unite come norme che prevedono la possibilità di una dichiarazione/elezione di domicilio anteriore alla pronuncia; utili a spiegare che non è richiesto sempre un 'nuovo' atto di elezione se esiste una precedente idonea.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale disposizione e disposto anche il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Autorizza il Giudice a incrementare la sanzione (Cassa delle ammende) oltre il massimo edittale in caso di inammissibilità del ricorso in particolari circostanze; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando euro 3.000,00.
Norma citata dal ricorrente come parametro di nullità procedurale; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione di nullità rilevante in relazione all'obbligo di elezione di domicilio.
art. 24 Cost., artt. 6 e 7 CEDU
Richiamati dal ricorrente per questioni di diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha ritenuto che l'onere procedurale previsto dalla norma, nel periodo di sua vigenza, non costituisse violazione dei diritti invocati.
Preleggi art. 11 e art. 2 cod. pen.
Richiami invocati dal ricorrente in tema di retroattività delle norme penali favorevoli; la Corte ha applicato il principio della non retroattività dell'abrogazione rispetto agli appelli già proposti prima della data di efficacia della nuova legge.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e all'onere di applicare la sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere completamente la somma, ma ha comunque fissato l'importo.
Massime di principio
- Per gli appelli proposti tra l'entrata in vigore dell'art. 581, comma 1-ter (31/12/2022) e la sua abrogazione (25/08/2024) resta obbligatorio adempiere l'onere di elezione/dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità.
- L'onere può essere assolto in due modi: deposito unitamente all'atto d'impugnazione di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio, oppure mediante un richiamo espresso e specifico nell'atto allo storico di una precedente elezione/dichiarazione già presente nel fascicolo processuale, purché idoneo e chiaramente indicato.
- Se non esiste alcuna precedente elezione/dichiarazione nei fascicoli e l'appello non allega una nuova elezione, l'impugnazione è inammissibile.
- Le disposizioni che introducono oneri sanzionati con l'inammissibilità vanno interpretate in modo restrittivo; tuttavia, quando la norma è in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione, il relativo onere deve essere assolto.
- L'abrogazione di una norma procedurale non opera retroattivamente se la legge che abroga entra in vigore dopo la proposizione dell'impugnazione; occorre verificare le date e l'applicabilità temporale.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato a spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende; il giudice può aumentare la sanzione oltre il massimo edittale in presenza delle condizioni previste dalla legge.
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