Cassazione Penale, Sentenza n. 38517/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Barbato Chiara impugnava il rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contestando che il Tribunale avesse erroneamente computato i redditi del padre (Barbato Franco) nel nucleo familiare nonostante risultasse che si era allontanato e convivesse con altra persona; denunciava inoltre che l'ISEE 2024 prodotto era sotto la soglia di ammissibilità, che le era stato negato il diritto di difesa per una sua condizione di vulnerabilità psichica e che il provvedimento era viziato per mancata osservanza della procedura (omessa udienza camerale con partecipazione del difensore, del P.M. e dell'Agenzia delle Entrate). Il ricorso alla Corte era stato proposto originariamente da un difensore non iscritto all'albo speciale della Cassazione (Avv. Francesco Mennillo).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione è stato sottoscritto da un difensore non abilitato (non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione), difetto che non è sanato dalla semplice trasmissione dell'atto dal Tribunale né dalla successiva nomina di un difensore abilitato. In conseguenza di ciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 99 D.P.R. n. 115/2002
Disciplina l'opposizione avverso i provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato; il procedimento di opposizione è assoggettato alle regole del procedimento penale e prevede la possibilità di trasmissione alla Corte per i successivi rimedi
art. 92 D.P.R. n. 115/2002
Attiene ai criteri di calcolo del reddito familiare per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la sentenza rileva contestazioni sul computo dei redditi del nucleo familiare
art. 591 cod. proc. pen.
Stabilisce condizioni e limiti per il ricorso in Cassazione in materia penale; richiamato per la necessità di rispettare le condizioni di proponibilità del rimedio
art. 613 cod. proc. pen.
Prevede che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; la mancata sottoscrizione determina l'inammissibilità del ricorso
legge n. 103/2017 (riforma art. 613 c.p.p.)
Ha ribadito/precisato l'obbligo che atti di gravame in Cassazione siano curati da difensori iscritti all'albo speciale, rafforzando l'inderogabilità del requisito
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende
art. 24 e art. 111 Cost.
Richiamati con riferimento ai profili di diritto di difesa e del giusto processo; la Corte esamina tali censure ma dichiara inammissibile il ricorso per vizio formale prima di entrare nel merito
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte: la mancata sottoscrizione determina inammissibilità insanabile dall'eventuale successiva nomina di altro difensore.
- La trasmissione dell'atto dal giudice di merito alla Corte non sanifica vizi di legittimazione o requisiti formali per la proposizione del gravame; è necessario verificare la legittimazione del difensore al momento del deposito.
- Nelle controversie sul patrocinio a spese dello Stato prevale l'applicazione, nei limiti, delle regole del procedimento penale: ciò comporta particolari cautele procedurali e formali nella proposizione di opposizioni e ricorsi.
- Se si contesta il computo del reddito familiare (es. esclusione di un componente come il padre), occorre produrre documentazione probatoria chiara e tempestiva (residenze, sentenze, relazioni che dimostrino l'estraneità al nucleo) già in sede di merito o nell'opposizione ex art. 99 DPR 115/2002.
- Le deduzioni relative a violazioni procedurali o illegittimità del provvedimento (es. mancata udienza camerale) vanno sollevate e documentate in modo specifico e tempestivo; tuttavia, tali questioni non possono essere valutate se il ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni formali.
- Prima di proporre impugnazioni verso decisioni sul patrocinio a spese dello Stato è strategico accertarsi che il difensore designato sia abilitato ai rimedi richiesti (iscrizione all'albo speciale), per non compromettere la possibilità di ottenere un esame di merito.
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