Cassazione Penale, Sentenza n. 38522/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) in relazione all'art.81 c.p. sostenendo che i reati-contravvenzioni contestati (guida senza patente, art.116, comma 15 C.d.S.) potevano formare continuazione trattandosi di fatti omogenei e connessi temporalmente e che l'elemento soggettivo è doloso, perciò applicabile l'istituto della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'illecito previsto dall'art.116, comma 15 C.d.S. è di natura dolosa e che la continuazione può essere configurata anche fra contravvenzioni purché comune l'elemento soggettivo del dolo e sussista l'unicità del disegno criminoso. Perciò la Corte territoriale ha violato la legge non avendo esaminato la richiesta difensiva di applicazione della continuazione basata sulla diversa qualificazione soggettiva (colpa). La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione della continuazione e rinviata per nuovo esame ad altra Corte d'appello (indicata nella decisione: Perugia). Contestualmente è stata dichiarata irrevocabile la declaratoria di responsabilità penale di Falone ai sensi dell'art.624 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.116, commi 15 e 17
L'art.116, comma 15 (guida senza patente) è stato interpretato dalla Corte come fattispecie di natura dolosa, richiedente la coscienza e volontà di porsi alla guida senza titolo abilitativo.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla continuazione; la Corte conferma che l'istituto della continuazione può operare anche fra contravvenzioni quando sia comune l'elemento soggettivo del dolo e sia ravvisabile un unico disegno criminoso.
Citato nel procedimento di merito (richiesta di non punibilità per particolare tenuità o causa di non punibilità): la Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità per difetto del requisito della non abitualità della condotta.
Codice di Procedura Penale, art.606, comma 1, lett. b)
Norma che indica il motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione di legge).
Codice di Procedura Penale, art.175 disp. att.
Norma richiamata per individuare l'altra Corte d'appello cui rinviare il nuovo giudizio.
Codice di Procedura Penale, art.624
Norma utilizzata per dichiarare l'irrevocabilità della pronuncia di responsabilità penale già accertata.
Massime di principio
- La continuazione può operare anche tra contravvenzioni a condizione che le stesse siano caratterizzate dal dolo comune e dall'unicità del disegno criminoso (ideazione contemporanea o progetto unitario).
- Quando la norma incriminatrice richiede coscienza e volontà (es. guida senza patente), la fattispecie è di natura dolosa e non colposa: ciò apre la strada all'applicazione della continuazione tra episodi successivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione è possibile ottenere l'annullamento limitato quando il vizio riguarda soltanto la mancata valutazione di specifiche questioni di diritto (qui: applicazione della continuazione); la declaratoria di responsabilità già accertata può però essere resa irrevocabile se previsto dalle norme di procedura.
- La valutazione della recidiva amministrativa e della definitività degli accertamenti può influenzare il trattamento sanzionatorio, ma l'esistenza di verbali amministrativi può essere ritenuta sufficiente salvo prova contraria dell'imputato.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollevare espressamente la questione della continuazione indicando l'elemento soggettivo (dolo) e le ragioni di un unico disegno criminoso per ottenere il cumulo favorevole o diverso trattamento sanzionatorio.
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