Cassazione Penale, Sentenza n. 38521/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il loro appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Salerno (04/06/2024) per il reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p.. Sostengono che: 1) è stata violata la disciplina dell'art. 587 c.p.p. perché deve operare l'effetto estensivo dell'impugnazione favorevole ottenuta in separato giudizio da un coimputato (Gaetano Lanzone), che in appello è stato prosciolto per mancata proposizione di valida querela; 2) è stata leso il principio del favor rei e sussiste una disparità di trattamento rispetto al coimputato prosciolto; 3) c'è contraddittorietà tra le decisioni della stessa Corte di appello. I ricorrenti chiedono che si riconosca l'estensione degli effetti favorevoli derivanti dalla pronuncia resa a favore del Lanzone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: non è ammissibile far valere in sede di legittimità, con ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, l'effetto estensivo di una pronuncia di proscioglimento resa in un distinto giudizio di impugnazione a favore di altro coimputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e successive pronunce) secondo cui l'effetto estensivo è un rimedio straordinario che, se applicabile, legittima il non impugnante a chiedere la risoluzione del giudicato tramite incidente di esecuzione; non spetta invece valutarne la sussistenza in sede di legittimità avverso l'ordinanza di inammissibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione in favore dei coimputati non impugnanti; la Corte interpreta tale effetto come rimedio straordinario che può revocare il giudicato e che va fatto valere tramite incidente di esecuzione se la pronuncia favorevole è stata resa in distinto procedimento
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 90 giorni per proporre l'appello e le modalità di decorrenza; la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza del termine dalla scadenza del periodo per il deposito della motivazione, con conseguente tardività dell'appello dei ricorrenti
Norma sulla concorso di persone nel reato: richiamata per la qualificazione del fatto tra più imputati
Norma sostanziale del reato contestato (furto aggravato o assimilato a seconda della qualificazione): richiamata come titolo di reato oggetto del processo
Giurisprudenza consolidata (es. SS.UU. 24/03/1995 n.9 Cacciapuoti e pronunce successive: Roman 07/10/2014, Del Re 17/10/2013, M. 14/06/2018, Visconti 26/10/2017)
I precedenti affermano che l'effetto estensivo opera come rimedio straordinario idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante solo se in sede di gravame è riconosciuta la fondatezza di un motivo non esclusivamente personale; fino a quel momento l'impugnazione altrui non sospende l'esecutorietà della sentenza del non impugnante e la richiesta di estensione deve essere fatta, ove occorra, in sede esecutiva tramite incidente di esecuzione
Massime di principio
- L'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587 c.p.p. è un rimedio straordinario e favorevole che, se riconosciuto, può revocare il giudicato a vantaggio del coimputato non impugnante, ma la sua efficacia va fatta valere con un incidente di esecuzione e non con un ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità della propria impugnazione
- La verifica sulla estensibilità dei motivi dell'appello riguarda il giudizio di gravame che ha accolto il motivo non esclusivamente personale: fino a quel momento la sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del non impugnante resta esecutiva
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per tardività o per altre cause formali, il rimedio per ottenere gli effetti favorevoli acquisiti da un coimputato in diverso giudizio non è il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità, ma l'incidente di esecuzione volto a risolvere il giudicato
- È essenziale calcolare correttamente i termini di impugnazione (anche tenendo conto del deposito della motivazione) per evitare l'inammissibilità; la tempestività è requisito formale cruciale
- Il principio del favor rei e la ricerca di uniformità di trattamento tra coimputati non consentono di estendere automaticamente gli effetti di un provvedimento favorevole pronunciato in un distinto processo di impugnazione senza seguire i rimedi procedurali previsti (incidente di esecuzione)
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