Cassazione Penale, Sentenza n. 38519/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto. Il ricorrente deduce che la Corte di legittimità e la Corte d'appello avrebbero omesso, per svista, che all'atto di appello era allegata una procura speciale contenente anche la dichiarazione di elezione di domicilio (requisito richiesto dall'allora art. 581, comma 1-ter c.p.p.), errore che avrebbe determinato l'inammissibilità dell'appello e la conseguente conferma della condanna. In aggiunta, istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza in ordine alla confisca della somma di € 5.854.068,67 ai sensi dell'art. 625, comma 2 c.p.p., per il pregiudizio derivante dall'immediata esecutività.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle caratteristiche dell'errore di fatto rilevabile con art. 625-bis (solo errori percettivi, non valutativi o di diritto, con carattere decisivo e desumibili dagli atti del giudizio di cassazione). Dal controllo degli atti è emerso che la procura speciale asseritamente allegata all'appello non risultava presente; l'atto di appello elencava altri allegati (mail e nota dell'Agenzia delle Entrate) ma non la procura. Il ricorrente non ha depositato l'atto d'appello con la procura, avendo invece prodotto, in sede di gravame, due atti di nomina (06/05/2023 e 27/04/2019) che la Corte ha ritenuto, con motivazione di carattere valutativo, non idonei a soddisfare l'onere di allegazione previsto dal previgente art. 581, comma 1-ter c.p.p. Conseguentemente la presunta "svista" non sussisteva e il vizio dedotto era manifestamente infondato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D. Lgs. 74/2000, art. 4
Norma penale che disciplina il reato di dichiarazione infedele; è la fattispecie per la quale il ricorrente era stato condannato in primo grado (anni 2 di reclusione per gli anni d'imposta 2014 e 2015).
Cod. proc. pen. art. 581, comma 1-ter (previgente)
Requisito formale (allegazione della procura speciale con elezione di domicilio) richiesto a pena di inammissibilità per l'appello; la Corte ha ritenuto che tale requisito non risultasse assolto al momento della proposizione dell'appello perché la procura non risultava negli atti originari.
Cod. proc. pen. art. 625-bis
Istituto del ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso solo per specifici errori percettivi deducibili dagli atti di cassazione e con effetto decisivo; la Corte ha applicato i principi restrittivi della giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata.
Cod. proc. pen. art. 625, comma 2
Norma che disciplina la possibile sospensione dell'esecuzione in sede di ricorso straordinario; il ricorrente aveva chiesto la sospensione con riferimento alla confisca, ma tale richiesta non è stata accolta perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cod. proc. pen. art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa sanzione e, considerato l'elemento soggettivo, anche la sanzione pecuniaria per la Cassa delle Ammende.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
Richiamata dalla Corte per precisare che la sintesi prevista nella motivazione della Cassazione non implica automaticamente che ogni argomento non riprodotto testualmente non sia stato letto; tuttavia ciò non esclude l'applicabilità dell'art. 625-bis in caso di vera e propria svista percettiva.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione comma art. 581 c.p.p.)
La Corte ha ricordato che il comma 1-ter dell'art. 581 è stato abrogato dalla legge citata e che la sua applicabilità alle impugnazioni è soggetta a regole transitorie (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza richiamata).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori di fatto percettivi, non per valutazioni di merito o questioni di diritto; la censura deve essere desumibile dagli atti del giudizio di cassazione e avere carattere decisivo.
- L'omissione dell'esame di un motivo può integrare errore di fatto rilevabile con art. 625-bis solo se si tratta di una svista materiale che, se sanata, avrebbe inevitabilmente mutato la decisione.
- I requisiti formali richiesti per la proposizione dell'appello (es. procura speciale con elezione di domicilio) devono risultare dagli atti depositati all'atto dell'impugnazione; il loro deposito tardivo in sede di gravame non sanifica l'inadempimento originario.
- La semplice affermazione del ricorrente che un documento era allegato non è sufficiente: occorre che il documento risulti effettivamente dagli atti originari; in mancanza, la Corte può valutare i documenti successivamente prodotti ma il giudizio su di essi è di natura valutativa e non rientra nell'ambito dell'errore di fatto sanabile col 625-bis.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere assoggettato a sanzione pecuniaria se la proposizione del ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa; le richieste accessorie (es. sospensione dell'esecuzione) decadono se il ricorso principale è inammissibile.
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