Cassazione Penale, Sentenza n. 38516/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello, della condanna al risarcimento del danno (nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione) per la morte di Emanuele Caruso. Le censure principali contestano: 1) l'assenza di posizione di garanzia dei funzionari comunali e/o dello Spezzano per l'esternalizzazione/integrale affidamento del servizio di manutenzione all'appaltatore; 2) la erronea e contraddittoria valutazione probatoria (presunto travisamento) e l'utilizzo di atti non menzionati nell'imputazione; 3) l'insussistenza del nesso causale ovvero l'interruzione dello stesso da parte di eventi sopravvenuti (forte vento) o di responsabilità mediche successive; 4) l'illegittima conferma delle statuizioni civili senza adeguato esame ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen.; 5) doglianze specifiche sul contenuto e sulla datazione degli atti contrattuali e sulla natura dell'obbligo di manutenzione attribuito alla ditta appaltatrice.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Spezzano e ha rigettato gli altri ricorsi. In sintesi: la sentenza della Corte d'appello è stata confermata nei punti essenziali. La Corte di legittimità ha ritenuto che: a) il rapporto contrattuale e il capitolato attribuivano alla ditta appaltatrice poteri e obblighi estesi (anche rispetto alla manutenzione straordinaria e alla sostituzione dei pali) e prevedevano l'obbligo di relazione mensile non adempiuto, con conseguente responsabilità dell'appaltatore e responsabilità residua di vigilanza dell'ente e dei funzionari; b) l'omissione dei funzionari nella vigilanza e nel controllo, unitamente all'inerzia dell'appaltatore, integra la posizione di garanzia e la violazione delle regole cautelari; c) il vento è stato ritenuto mera concausa non idonea, di per sé sola, a escludere il nesso causale; d) in presenza di parte civile e di impugnazione promossa dall'imputato, l'apprezzamento della responsabilità penale resta soggetto alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Tettamanti), mentre la valutazione della responsabilità civile ai sensi dell'art.578 cod.proc.pen. segue il criterio civilistico del "più probabile che non"; e) non sussistono vizi di travisamento probatorio in grado di giustificare la cassazione.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
Norma contestata nella imputazione originaria: la Corte ha valutato la rilevanza della condotta rispetto all'evento mortale ma ha rilevato l'estinzione del reato per prescrizione; ciò non ha impedito la verifica della responsabilità civile ai sensi dell'art.578 c.p.p.
art. 578 cod. proc. pen. (effetti civili della sentenza di impugnazione)
La Corte ribadisce che, quando il reato è estinto per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice d'appello deve valutare la responsabilità civile con il criterio civilistico della "probabilità prevalente" ("più probabile che non").
art. 574 cod. proc. pen. (impugnazioni relative agli interessi civili)
art.574, comma 1, cod.proc.pen.
Usata per definire la tipologia di impugnazione proposta dagli imputati avverso i capi riguardanti la condanna al risarcimento del danno.
art.129, comma 2, cod.proc.pen.
Riferito ai limiti dell'assoluzione in sede di appello per manifesta evidenza; la Corte richiama che l'imputato che intenda ottenere una valutazione più favorevole deve, se vuole, rinunciare alla prescrizione.
Sentenza Sez. U. Tettamanti (28/05/2009)
Sez. U, n.35490 del 28/5/2009, Tettamanti
Principio richiamato: in presenza di parte civile e di appello proposto dall'imputato, il giudice di appello, anche se la causa è estinta, può valutare il merito secondo il criterio penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio e, solo se ritiene, assolvere; altrimenti procede alla valutazione civilistica ai sensi dell'art.578.
Sentenza Corte Costituzionale n.182/2021
Corte Cost., n.182 del 07/07/2021
Confermata la compatibilità costituzionale dell'art.578 c.p.p.; la Consulta ha chiarito che il giudice dell'impugnazione, nel decidere sulla domanda risarcitoria, deve applicare il criterio civilistico di probabilità prevalente.
Principi di giurisprudenza sulla responsabilità dell'ente appaltante (es. Petroselli, Corrao, Catalfamo)
Sez.4, n.37589/2007 (Petroselli); Sez.4, n.17010/2016 (Corrao); Sez.4, n.16754/2023 (Catalfamo)
Principio consolidato: l'ente pubblico, pur avendo esternalizzato la gestione, mantiene un dovere di custodia e vigilanza; se conosce il pericolo e non interviene, può essere ritenuto responsabile.
art. 14 d.lgs. 30/4/1992, n.285 (codice della strada - competenze manutentive)
art.14 d.lgs. 30/04/1992, n.285
Richiamato per riaffermare il dovere degli enti di provvedere alla manutenzione e vigilanza delle infrastrutture pubbliche anche quando le attività sono affidate a terzi.
Costituzione: artt. 27 e 111
Richiamati nelle doglianze sulla garanzia di colpevolezza personale e sul diritto di difesa; la Corte ha valutato compatibilità e limiti nell'ambito delle norme procedurali richiamate.
Direttiva UE 2016/343 e normativa di recepimento
Direttiva (UE) 2016/343; d.lgs. n.188/2021
Richiami svolti nella disamina delle questioni eurounitarie attinenti alla presunzione di innocenza e alla sufficienza delle tutele, con conclusione che le regole nazionali interpretate alla luce della giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria risultano compatibili con l'assetto applicato.
Massime di principio
- Se un reato è estinto per prescrizione ma è presente parte civile, il giudice d'appello può comunque valutare la responsabilità penale dell'imputato secondo il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (se l'imputato impugna per escludere la propria colpevolezza); in alternativa, la responsabilità civile va accertata secondo il criterio civilistico del "più probabile che non" ai sensi dell'art.578 c.p.p.
- L'esternalizzazione del servizio (appalto) non esonera automaticamente l'ente pubblico o i suoi dirigenti da un obbligo residuo di vigilanza: se l'ente o i suoi funzionari erano a conoscenza del pericolo, dovevano intervenire o attivare misure di esecuzione d'ufficio; la mancata vigilanza può integrare posizione di garanzia e responsabilità (penale e/o civile).
- Per interrompere il nesso causale e liberare il responsabile, la causa sopravvenuta (es. evento atmosferico) deve essere straordinaria, atipica e autonoma rispetto al processo causale originario; eventi prevedibili o non eccezionali sono di norma solo concausa.
- La censura per travisamento probatorio in Cassazione richiede indicazione puntuale dell'atto o del dato probatorio omesso/male interpretato, la prova della verità dell'elemento invocato e la dimostrazione del suo decisivo ruolo nella motivazione impugnata; non basta opposizione generica alla valutazione del merito.
- Se il ricorrente intende ottenere la piena rivalutazione della propria innocenza in appello, ma non vuole rinunciare alla prescrizione, avrà però vantaggi limitati: con parte civile presente la Corte può comunque procedere alla valutazione del merito secondo i criteri sopra indicati, ma l'imputato conserva la facoltà di mirare a una assoluzione di merito solo nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza Tettamanti.
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