Cassazione Penale, Sentenza n. 38518/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.) in relazione all'investimento mortale di Ronzoni Mario avvenuto il 29/10/2019 a Lecco su un attraversamento pedonale. I fatti principali: autocarro condotto dal Tufano in ambito urbano (limite 50 km/h), rilevate tracce di frenata e cronotachigrafo che indicava 65 km/h all'inizio della frenata, strada bagnata, visibilità diurna; il pedone veniva investito sulle strisce e moriva per le gravi lesioni. Il ricorso alla Cassazione articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancata prova del nesso causale tra condotta e evento; (2) errata valutazione e travisamento delle prove tecniche e contraddizioni del consulente del P.M.; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 589-bis, comma 7) per la condotta della vittima che avrebbe attraversato repentinamente; (4) irragionevole dosimetria della pena nonostante il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. e rilievi sulla posizione personale dell'imputato; (5) carente motivazione nella determinazione della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente (art. 222 cod. strada).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche le censure che, in sostanza, chiedevano una diversa valutazione di merito delle prove e dei fatti (sindacato vietato in sede di legittimità). I giudici di merito avevano correttamente individuato e motivato le regole cautelari violate (art. 142, art. 141 e art. 191 cod. strada), accertato il nesso causale e confutato la ricostruzione difensiva dell'impatto inevitabile. L'attenuante speciale invocata non è stata riconosciuta perché la condotta della vittima rientrava nell'area di rischio che il conducente doveva governare. Pure la quantificazione della pena e la durata della sospensione patente sono state ritenute adeguatamente motivate in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen.
Norma che tutela il delitto di omicidio stradale; il giudice ha ritenuto sussistente il reato per la condotta colposa del conducente che non ha rispettato le regole di cautela stradale
art. 62 n. 6 cod. pen.
Circostanza attenuante del risarcimento del danno; riconosciuta in sede d'appello e considerata nella rideterminazione della pena, ma non tale da incidere sulla responsabilità sostanziale
art. 142 cod. strada
Norma sul limite di velocità in centro urbano: la violazione (velocità superiore a 50 km/h) è stata indicata quale profilo di colpa specifica
art. 141 cod. strada
Obbligo di adeguare l'andatura alle condizioni della strada; la corte ha ritenuto che la velocità e la guida non fossero compatibili con le condizioni (fondo bagnato, attraversamento pedonale) e quindi costituivano colpa
art. 191 cod. strada
Regola della precedenza al pedone sulle strisce: l'omissione di concedere tale precedenza è stata qualificata come ulteriore profilo di colpa
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici o volti a una rivalutazione dei fatti, rendendo il ricorso inammissibile
art. 533 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione della sentenza d'appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente la valutazione delle prove
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha giudicato congrua la dosimetria motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato
art. 222 cod. strada
Prevede le sanzioni accessorie alla patente; la Corte d'appello ha sostituito la revoca con la sospensione, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione sulla durata
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che impone la condanna alle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità: applicata dalla Corte
art. 45 e art. 41 comma 2 cod. pen.
Richiamati nel ragionamento sul confine tra forza maggiore/caso fortuito e concausa: la Corte ha escluso che la condotta della vittima costituisse causa esimente o interruttiva del nesso causale
Massime di principio
- In Cassazione non è permesso un riesame libero dei fatti: le censure devono colpire vizi di diritto specifici e non chiedere una diversa valutazione del merito o delle provescientifiche.
- Per la responsabilità per omicidio stradale occorre verificare il nesso di causalità in senso fenomenico e la violazione delle regole cautelari; se il giudice di merito motiva in modo coerente questa relazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato.
- La condotta della vittima può integrare un elemento di concorso causale solo se estranea all'area di rischio che il conducente doveva controllare; condotte prevedibili o disciplinate dalle regole della circolazione non costituiscono di norma attenuanti speciali.
- Il giudice del merito può preferire una perizia a un'altra purché fornisca motivazione puntuale sulle ragioni della scelta e sulla critica delle tesi contrarie; tale scelta è in genere insindacabile in Cassazione.
- La determinazione della pena principale e delle sanzioni accessorie richiede una motivazione specifica ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; ove la corte espliciti il rapporto tra gravità del fatto e le circostanze personali, la dosimetria è legittima.
- In presenza di condizioni particolari della circolazione (strada urbana, attraversamento pedonale, fondo bagnato, mezzi pesanti) il conducente ha un obbligo rafforzato di moderare la velocità e adeguare l'andatura.
- Le richieste difensive basate su contraddizioni del consulente della pubblica accusa devono essere specificamente indicate e confrontate con la motivazione; la mera ripetizione in Cassazione non è sufficiente.
- Quando viene dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di altro onere previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
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