Cassazione Penale, Sentenza n. 45638/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p., per non avere la Corte territoriale previamente comunicato, per via telematica, al difensore le conclusioni scritte del Procuratore Generale, come previsto dalle disposizioni emergenziali (art. 23 d.I.149/2020 poi art.23-bis dl.137/2020).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha rilevato che, per l'udienza del 15/03/2023, il difensore aveva richiesto la trattazione orale e che sia il Procuratore Generale sia la difesa hanno formulato le conclusioni oralmente in udienza; pertanto non era richiesta alcuna comunicazione scritta previa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende per evidenti profili di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 149/2020 (poi art. 23-bis dl. 137/2020, L. 176/2020)
"fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire"; "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto"
La norma stabilisce una sequenza procedurale alternativa: se non è richiesta la trattazione orale, il Procuratore Generale deve depositare le conclusioni scritte 10 giorni prima e la cancelleria deve inviarle telematicamente agli altri difensori (che possono replicare entro 5 giorni). Se invece è richiesta la trattazione orale (entro il termine perentorio), le parti possono discutere e le conclusioni possono essere rese oralmente in udienza, rendendo non necessaria la preventiva comunicazione scritta.
art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p.
Norma indicata come motivo di nullità impugnato dal ricorrente: consente impugnazioni per nullità della sentenza. La Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la presunta omissione di comunicazione non si era verificata alla luce della richiesta di trattazione orale e della resa orale delle conclusioni.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, comprese le spese e la possibilità di irrogare una somma a titolo di ammenda per motivi di colpa nella proposizione del gravame; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norma sostanziale relativa al delitto per cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile in primo grado; richiamata come oggetto del giudizio di merito ma non rilevante per il profilo processuale oggetto del ricorso in Cassazione.
art. 16 comma 4 decreto-legge 18/10/2012 n. 179 (conv. L. 221/2012)
Riferimento normativo per la trasmissione telematica degli atti alla cancelleria; la Corte ha richiamato la disciplina tecnica della trasmissione telematica, ma ha ritenuto che la sequenza prevista dall'art. 23-bis non richiedesse la preventiva comunicazione scritta quando era stata chiesta la trattazione orale.
art. 24 decreto-legge 28/10/2020 n. 137
Norma richiamata in relazione alla trasmissione telematica delle conclusioni delle parti; interpretata insieme all'art. 23-bis per delineare i termini e le modalità di deposito e comunicazione delle conclusioni in appello.
art. 94 comma 2 Decreto Legislativo n. 150/2022
Richiamato per precisare l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 23-bis): la disciplina è applicabile ai gravami d'appello proposti entro il 30/06/2023.
Massime di principio
- Se in appello una parte privata o il pubblico ministero richiede la trattazione orale entro il termine previsto, le conclusioni possono essere rese oralmente in udienza e non è necessaria una preventiva comunicazione scritta delle conclusioni del Procuratore Generale.
- Le disposizioni emergenziali (art. 23-bis dl.137/2020) delineano una sequenza temporale obbligatoria per il deposito telematico delle conclusioni quando non è richiesta la trattazione orale: PG 10 giorni prima, altri difensori possono depositare entro 5 giorni; se questa sequenza non è necessaria quando è stata richiesta e svolta la discussione orale.
- La mancata preventiva comunicazione telematica delle conclusioni non costituisce automaticamente una nullità se, nel procedimento, è stata regolarmente chiesta e svolta la trattazione orale; la valutazione è fattuale e si basa su quanto effettivamente avvenuto in udienza.
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso manifestamente infondato e irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per appelli formulati con evidenti profili di colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la proposizione di motivi manifestamente non fondati può avere conseguenze economiche rilevanti.
- Verificare sempre i termini di applicabilità delle disposizioni emergenziali (es. termine del 30/06/2023) e la concreta modalità (oralità vs deposito telematico) scelta o richiesta dalle parti prima di invocare nullità per carenze di comunicazione.
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