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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27968/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un soggetto che, dopo avere chiesto il trasferimento della contribuzione dal Fondo speciale esattoriali alla gestione ordinaria dell'assicurazione generale obbligatoria e avere ottenuto la pensione di anzianità a carico dell'AGO, ha domandato anche il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia integrata a carico del Fondo esattoriali, oltre al pagamento delle relative somme. In appello la domanda era stata respinta sul rilievo che, una volta utilizzati i contributi del Fondo per costituire la posizione assicurativa nella gestione ordinaria, non sarebbe più possibile pretendere prestazioni ulteriori a carico del Fondo, poiché esse presuppongono l'unitarietà dei versamenti. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2, 3, 10 e 32 della L. n. 377/1958 e dell'art. 1 L. n. 29/1979, sostenendo che la ricongiunzione non avrebbe riguardato la contribuzione accantonata per l'integrazione pensionistica e che la richiesta della pensione AGO non poteva valere come rinuncia alla posizione nel Fondo; lamentava inoltre che l'interpretazione seguita avrebbe reso infruttuosa la contribuzione e avrebbe determinato un indebito arricchimento dell'ente previdenziale. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2033 c.c., affermando che le somme accantonate a titolo di integrazione avrebbero dovuto essergli restituite, in tutto o in parte, e che non poteva essergli opposta la mancata attivazione nel termine previsto dall'art. 7 L. n. 587/1971.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di appello, osservando che il Fondo di previdenza per gli impiegati esattoriali è un fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, autonomo ma inserito in un sistema solidaristico, e che, una volta trasferita e utilizzata la contribuzione per costituire la posizione nella gestione ordinaria AGO, non è più possibile ottenere prestazioni a carico del Fondo, poiché tali prestazioni presuppongono l'unitarietà dei versamenti. Ha escluso anche l'asserito arricchimento senza causa dell'ente, richiamando la disciplina che consente all'iscritto cessato dal servizio di chiedere una liquidazione una tantum pari al 75% dei contributi integrativi versati. Quanto alla domanda di restituzione, ha affermato che l'impossibilità di utilizzare i contributi non comporta, per gli iscritti al Fondo, un diritto generale alla restituzione, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c., perché la struttura solidaristica del sistema giustifica sia le prestazioni sia la mancata restituzione quando l'iscritto possa usufruire del trattamento AGO. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3, 10 e 32 L. 2 aprile 1958, n. 377

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la disciplina del Fondo esattoriali consentirebbe la prestazione integrativa anche dopo la ricongiunzione dei contributi; la Corte invece li legge in continuità con l'orientamento che qualifica il Fondo come sistema autonomo e integrativo, non cumulabile con l'utilizzazione dei contributi già trasferiti alla gestione AGO.

  • art. 1 L. 7 febbraio 1979, n. 29

    Invocato per contestare l'effetto preclusivo attribuito alla ricongiunzione contributiva; la Corte ribadisce che il trasferimento della contribuzione alla gestione ordinaria esaurisce l'utilizzabilità di quei versamenti ai fini delle prestazioni del Fondo.

  • art. 7 L. 29 luglio 1971, n. 587

    Rilevante perché prevede, per l'iscritto cessato dal servizio, la facoltà di chiedere il pagamento una tantum del 75% dei contributi integrativi versati al Fondo; la Corte lo richiama per escludere che vi sia un indebito arricchimento dell'ente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che delimita il vizio dedotto in cassazione come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2033 c.c.

    Invocato per sostenere il diritto alla ripetizione delle somme accantonate; la Corte esclude la ripetibilità in base alla disciplina speciale e alla struttura solidaristica del Fondo.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte esclude che l'impossibilità di utilizzare i contributi dia luogo a un'azione generale di arricchimento senza causa, in presenza di una disciplina previdenziale ispirata a finalità solidaristiche.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio all'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 91 c.p.c.

    Base della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, desumibile dal dispositivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema del Fondo speciale obbligatorio a carattere integrativo, la prestazione pensionistica non è cumulabile con l'avvenuto trasferimento e utilizzo della medesima contribuzione per la costituzione della posizione nella gestione AGO, poiché il Fondo presuppone l'unitarietà dei versamenti.
  • La scelta dell'iscritto di far valere la contribuzione in una gestione previdenziale diversa, quando ne ricorrano i presupposti, può esaurire la spendibilità della medesima contribuzione ai fini di ulteriori prestazioni a carico del Fondo speciale.
  • In materia previdenziale, la struttura solidaristica del sistema può giustificare sia l'erogazione di prestazioni, sia la mancata restituzione dei contributi legittimamente versati quando l'assicurato possa già fruire del trattamento generale.
  • L'impossibilità di utilizzare i contributi non comporta automaticamente un diritto alla loro ripetizione né un'azione generale di arricchimento senza causa, se la disciplina speciale prevede un diverso assetto di tutele e restituzioni.
  • L'esistenza di una facoltà normativa di liquidazione una tantum dei contributi integrativi esclude che l'ente previdenziale consegua un ingiustificato arricchimento per il solo fatto di non erogare anche la prestazione integrativa richiesta dopo il trasferimento dei contributi.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causa

Testo integrale

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