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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36620/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La lite nasce da un conflitto tra proprietari di fondi finitimi in relazione a opere realizzate su un fabbricato ricostruito dopo il sisma del 1980. La proprietaria del fondo asseritamente leso aveva chiesto che fossero rimosse alcune opere realizzate sul fondo vicino, lamentando in particolare lo scarico di acque pluviali e fognarie sul suo terreno e la trasformazione di una preesistente apertura del fabbricato vicino. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello, invece, la corte territoriale ha ritenuto che l’apertura fosse stata modificata in modo tale da aggravare la situazione del fondo confinante, condannando gli eredi della convenuta al ripristino della luce originaria o, in subordine, alla sua regolarizzazione conforme all’art. 901 c.c. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione del litisconsorzio necessario per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge di una delle parti e conseguente estinzione del processo; 2) omessa pronuncia sulla relativa eccezione; 3) carenza di interesse ad agire della parte attrice, che avrebbe acquistato l’immobile nello stato in cui l’apertura già esisteva come luce; 4) nullità per motivazione apparente e ultrapetizione, sostenendo che l’apertura non fosse mai stata una veduta e che non vi fosse domanda di regolarizzazione ex art. 902 c.c.; 5) vizio nella regolazione delle spese di lite per asserita contraddittorietà della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro la decisione di primo grado, e infondati gli altri motivi: quanto al contraddittorio, ha escluso la deducibilità in appello e in cassazione dell’estinzione per mancata integrazione del contraddittorio nel regime anteriore alla riforma dell’art. 307 c.p.c.; quanto all’interesse ad agire, ha riconosciuto la concretezza dell’interesse della proprietaria confinante a ottenere la tutela contro una limitazione del proprio diritto di proprietà; quanto al merito della censura sull’apertura, ha ritenuto che la motivazione della corte d’appello fosse adeguata e che la domanda fosse effettivamente volta alla regolarizzazione dell’apertura, sicché non vi era ultrapetizione; infine, ha escluso vizi nel governo delle spese, interpretando la motivazione della sentenza impugnata in modo coerente con il dispositivo e riconoscendo al giudice d’appello il potere di rideterminare le spese in ragione dell’esito complessivo della lite. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per denunciare la pretesa violazione del litisconsorzio necessario; la Corte esclude che la questione sia utilmente deducibile nei termini prospettati nel giudizio di legittimità.

  • art. 307 c.p.c.

    commi 3 e 4; comma 4 nel testo previgente

    Nel regime previgente, l’estinzione per mancata integrazione del contraddittorio opera di diritto ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa nel medesimo grado; non è rilevabile in appello né come motivo di cassazione se non tempestivamente dedotta.

  • art. 177 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza che dalla sentenza emerga una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.

  • art. 180 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della rappresentanza nella comunione legale per escludere, nel caso concreto, la necessità della partecipazione al giudizio dell’altro coniuge.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è individuato nella possibilità di ottenere un risultato utile e concretamente apprezzabile non conseguibile altrimenti se non per via giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non vi è ultrapetizione se la decisione resta nell’ambito della qualificazione della domanda o di questioni tacitamente comprese in essa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancanza di motivazione; la Corte reputa la motivazione della sentenza d’appello sufficiente e non apparente.

  • art. 901 c.c.

    È la norma evocata quale parametro di regolarizzazione della luce; la Corte conferma che la condanna alla regolarizzazione in conformità alle prescrizioni di tale articolo è coerente con la domanda e con la qualificazione dell’apertura come luce irregolare.

  • art. 902 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di una specifica domanda di regolarizzazione; la Corte esclude che ciò impedisse al giudice di appello di disporre il rimedio richiesto nei limiti della domanda sostanziale.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso, che la Corte esamina escludendo violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi nei termini dedotti.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il governo delle spese; la Corte afferma che, in caso di riforma anche parziale, il giudice d’appello può rideterminare d’ufficio le spese secondo l’esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Evocato dai ricorrenti in tema di spese; la Corte non ravvisa vizi nella regolazione compiuta in appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater; comma 1 bis

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 263 del 2005, art. 2

    Richiamata incidentalmente in tema di controllo sulle spese di lite nel regime anteriore alla riforma.

Massime di principio

  • Nel giudizio instaurato nel regime previgente dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione per mancata integrazione del contraddittorio non può essere fatta valere in modo tardivo: deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa nel medesimo grado in cui si è verificata la causa estintiva.
  • La partecipazione del coniuge non è necessaria quando la legge riconosce a ciascun coniuge la legittimazione a stare in giudizio per gli atti relativi ai beni della comunione legale; la deduzione del litisconsorzio necessario va quindi verificata in concreto in base alla titolarità del rapporto dedotto.
  • L’interesse ad agire sussiste quando la pronuncia richiesta sia idonea a produrre un risultato utile, concreto e non altrimenti conseguibile, anche a tutela del diritto di proprietà nei rapporti tra fondi vicini.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice, qualificando la domanda secondo il suo contenuto sostanziale, adotta un rimedio coerente con il petitum e con la causa petendi, pur in assenza di una formulazione tecnica perfettamente aderente della parte.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice di merito richiama e valorizza specifici elementi istruttori per giustificare una diversa valutazione dei fatti; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al merito nella ricostruzione delle conseguenze tecniche delle modifiche accertate.
  • In tema di spese processuali, il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese quale conseguenza della riforma, totale o parziale, della decisione impugnata, ripartendo l’onere in funzione dell’esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImmpugnazioniProveSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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