Cassazione Penale, Sentenza n. 6228/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione (art.81 c.p.) tra più condanne irrevocabili relative a reati di omicidio, tentato omicidio, associazione mafiosa e delitti connessi, ritenendo sussistenti indici di un unico disegno criminoso. Le sentenze cui si riferiva l'istanza riguardavano: a) condanna per 416-bis (Corte d'appello Catanzaro, 22/01/2015, fatti dal 2004 con condotta perdurante); b) condanna per omicidio (artt.110,575 c.p.) (Corte d'assise d'appello Bologna, 21/10/2004, fatto 27/10/1991); c) condanna per omicidio (artt.110,575 c.p.) (Corte d'assise d'appello Catanzaro, 23/02/2009, fatto 04/01/1992); d) condanna per reato previsto dall'art.31, comma 4, d.lgs.159/2011 (Tribunale di Lamezia Terme, 23/10/2019, fatti set.2014, condotta perdurante); e) condanna per tentato omicidio e reati connessi (GIP Tribunale Catanzaro, 07/11/2019, fatto 18/07/2022). Il ricorrente ha richiamato elementi quali omogeneità della natura dei reati (omicidi premeditati e tentato omicidio), aggravante di cui all'art.7 legge n.203/1991, identità della cosca Giampà, medesimo esecutore materiale in alcuni episodi, modalità esecutive simili e breve distanza temporale tra alcuni fatti (in particolare tra gli omicidi del 1991 e 1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione del Giudice dell'esecuzione. Il Collegio ha ritenuto che non fosse dimostrata l'esistenza di un 'unico disegno criminoso' anticipatamente e unitariamente ideato, requisito essenziale per il riconoscimento della continuazione ex art.81 c.p. La sentenza richiama il principio secondo cui la programmazione dei reati deve essere apprezzabile già al momento del primo episodio almeno nelle linee essenziali; la prova si desume da indici esteriori significativi (unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, brevità del lasso temporale, identità della natura dei reati, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti). Nel caso concreto il Giudice dell'esecuzione ha valutato che: i due omicidi del 1991 e 1992 erano frutto di valutazioni e finalità diverse; il tentato omicidio è distante temporalmente sia dagli anni '90 sia dall'accertamento dell'associazione (2004); il reato contestato con la sentenza sub d) è eterogeneo rispetto agli altri fatti. Le censure del ricorrente non hanno fornito elementi sufficienti a dimostrare che i reati successivi fossero programmati sin dall'inizio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Dispositivo sulla continuazione: la Corte richiama che per riconoscere la continuazione è necessaria l'esistenza di un'unica e anticipata ideazione di più reati, apprezzabile tramite indici esteriori significativi; non è sufficiente la mera abitualità a delinquere o l'appartenenza a un medesimo gruppo.
Norma sull'associazione mafiosa: la Corte osserva che il rapporto tra delitto associativo e reati 'fine' può dar luogo a continuazione solo se i reati finali erano programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.
Aggravante di mafia: riconoscimento dell'aggravante nei singoli fatti non è di per sé sufficiente a dimostrare la preventiva unitaria programmazione dei reati.
art. 31, comma 4, d.lgs. 159/2011
Norma collegata alla disciplina antimafia: la Corte l'ha considerata come reato eterogeneo rispetto agli altri fatti, rilevando l'assenza di omogeneità con gli altri reati contestati.
Norma processuale che consente la condanna alle spese per la parte soccombente: applicata dalla Corte in caso di rigetto del ricorso.
Richiamata nella censura del ricorrente (riferita alla regolamentazione dei motivi aggiunti), la Corte valuta e rigetta i motivi nuovi per insufficienza probatoria rispetto al requisito dell'unitarietà del disegno criminoso.
Massime di principio
- Per riconoscere il vincolo della continuazione (art.81 c.p.) è necessario dimostrare che, al momento del primo reato, esistesse già nella mente dell'agente una programmazione unitaria e anticipata degli ulteriori reati almeno nelle linee essenziali; non basta la generica intenzione di delinquere.
- I principali indici valutabili sono: unità del contesto e della finalità, brevità del lasso temporale tra gli episodi, identità/omogeneità della natura dei reati, analogia del modus operandi e partecipazione ricorrente degli stessi soggetti; l'assenza o la debolezza di tali indici può determinare il rigetto della continuazione.
- L'appartenenza a un'associazione mafiosa e la finalità di rafforzare il controllo territoriale non sono automaticamente sufficienti a configurare la continuazione tra il reato associativo e i reati 'fine': occorre che i reati 'fine' fossero programmati al momento dell'adesione o dell'inizio dell'attività associativa.
- La distanza temporale significativa tra episodi comporta un forte elemento contrario al riconoscimento della continuazione, salvo prova di una programmazione originaria che leghi chiaramente i vari fatti.
- La mera ricorrenza di aggravanti comuni (es. aggravante di mafia, premeditazione) o la presenza di un medesimo clan non sostituiscono la necessità di elementi concreti che attestino la preventiva ideazione unitaria dei reati.
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