Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, liquidando in € 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza del TAR relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Ha dedotto la violazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, secondo comma, c.c., nonché del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, sostenendo che la liquidazione di € 500,00 fosse eccessivamente esigua e inferiore ai minimi tariffari. Ha chiesto in via principale la liquidazione di € 1.901,00, parametrata al valore della controversia fino a € 260.000,00, e in subordine di € 3.689,00, sulla base dei valori applicabili alle cause di valore indeterminabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti ritenuti fondati e ha riformato parzialmente la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese. Richiamando numerosi precedenti conformi della Sezione, ha ritenuto illegittima la liquidazione eccessivamente esigua e meramente simbolica delle spese del giudizio di ottemperanza, fissando quelle del primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario. L’importo richiesto dall’appellante non è stato riconosciuto nella sua interezza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado di appello, liquidate in € 300,00 oltre spese generali, accessori e contributo unificato ove versato, anch’esse distratte in favore del difensore antistatario. Il giudice ha precisato che, essendo stato impugnato soltanto il capo relativo alle spese, il valore della controversia in appello coincide con quello delle spese legali del primo grado.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione ai criteri di determinazione del compenso professionale.

  • d.m. n. 55/2014

    Invocato quale fonte dei parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese processuali.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato quale decreto modificativo dei parametri forensi previsti dal d.m. n. 55/2014.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la sentenza deve contenere “la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi”

    Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, nel rispetto dell’obbligo di motivazione.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente, nelle sentenze in forma semplificata, una motivazione sintetica fondata sul punto decisivo o su un precedente conforme.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’obbligo di sintesi della motivazione della decisione.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali non può essere fissata in un importo meramente simbolico o eccessivamente esiguo, tale da risultare lesivo del decoro professionale e non proporzionato all’attività processuale svolta.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, le spese del giudizio devono essere liquidate secondo criteri conformi ai parametri forensi applicabili, ferma restando la valutazione giudiziale della concreta attività processuale e del valore della controversia.
  • Quando l’appello investe esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado è costituito dal valore delle spese legali oggetto di contestazione, e non dal valore economico della controversia sostanziale definita nel giudizio presupposto.
  • Il giudice amministrativo può motivare mediante integrale richiamo a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di individuare la ratio decidendi e rispetti gli obblighi di motivazione e sintesi previsti dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.