Cassazione Civile, Ordinanza n. 30699/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso di parte delle ritenute applicate sulle somme percepite a titolo di pensione complementare per il periodo 2009-2012, sostenendo che tali prestazioni dovessero beneficiare del regime fiscale agevolato introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, con aliquota del 15% riducibile fino al 9% in ragione della lunga iscrizione al fondo. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il ricorso era stato respinto in primo e secondo grado sul presupposto che, per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, restasse applicabile il regime previgente in assenza del decreto attuativo richiamato dalla disciplina di settore. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, la violazione degli artt. 11, comma 6, e 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, assumendo l'applicabilità del nuovo regime agevolato e l'irrilevanza della mancata emanazione del decreto attuativo; dall'altro, la violazione dell'art. 23, comma 6, per omesso esame della questione di legittimità costituzionale della norma, prospettando disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati e contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la contribuente era iscritta da trentacinque anni a un fondo previdenziale integrativo aziendale INAIL e che, quindi, rientrava nella categoria dei cd. vecchi iscritti a vecchi fondi; per tale categoria continua ad applicarsi il regime fiscale previgente ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252/2005, con conseguente inapplicabilità ratione temporis dell'agevolazione introdotta dall'art. 11, comma 6. La sentenza d'appello è stata corretta nella motivazione ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., ma il ricorso è stato integralmente respinto. La Corte ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
tassazione al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo
regime agevolativo nuovo, ma non applicabile ai vecchi iscritti a vecchi fondi perché operante solo dal 1° gennaio 2007
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252/2005
richiamato dalla ricorrente come norma che avrebbe mantenuto la disciplina anteatta in mancanza del decreto attuativo, ma la Corte ha precisato che nel caso concreto rileva la disciplina dei vecchi iscritti a vecchi fondi
art. 23, comma 7, d.lgs. n. 252/2005
ai lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ... si applica il regime tributario vigente alla predetta data
per i montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 ai vecchi iscritti a vecchi fondi continua ad applicarsi il regime tributario previgente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 3 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento
art. 76 Cost.
evocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale per asserita violazione dei principi e criteri direttivi
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur rigettando il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di fondi previdenziali integrativi, il regime fiscale agevolato introdotto dal d.lgs. n. 252/2005 non si applica ai montanti delle prestazioni maturate da soggetti che, essendo assunti prima del 29 aprile 1993 e già iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite anteriormente, rientrano nella categoria dei cd. vecchi iscritti a vecchi fondi.
- Per i cd. vecchi iscritti a vecchi fondi, i montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 restano soggetti al regime tributario previgente, sicché la disciplina più favorevole dell'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 è inapplicabile ratione temporis.
- Quando la ricostruzione dei fatti di causa consente di qualificare il rapporto previdenziale come fondo integrativo aziendale preesistente e l'iscrizione come anteriore alle soglie normative rilevanti, la questione della mancata emanazione del decreto attuativo non assume rilievo decisivo ai fini del trattamento fiscale.
- La Corte di cassazione può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata, se il dispositivo è comunque conforme a diritto.
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