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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per vizi di motivazione e violazione di legge l'utilizzabilità e l'idoneità degli accertamenti radiografici e medico-legali a dimostrare l'età anagrafica, sostenendo che tali accertamenti richiedono risultati incontrovertibili e il rispetto delle procedure previste dall'art. 19‑bis d.lgs. 142/2015 e dal d.p.c.m. 234/2016, in tutela del diritto del presunto minore alla partecipazione consapevole agli accertamenti e all'impugnazione del loro esito; in sostanza contesta la rilevanza probatoria di esami (p.es. radiografia polso/mano) e la mancata applicazione delle specifiche regole procedurali per minori

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo, nel suo complesso, infondato: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato risultanze convergenti (esame auxologico del polso, panoramica dentaria, inserzione clavicolare) che dimostrano la maggiore età; l'assenza della procedura speciale prevista dall'art. 19‑bis d.lgs. 142/2015 non preclude la valutazione, nel processo penale, di altri accertamenti che dimostrino la maggiore età; è stato inoltre chiarito che un provvedimento positivo del Tribunale per i minorenni ha efficacia vincolante per la materia (comma 9 dell'art. 19‑bis), ma la mancata attivazione di quella procedura non impedisce di dimostrare la maggiore età con altri mezzi e nel contraddittorio processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma del reato contestato (falsa dichiarazione relativa all'età); la Corte ha ritenuto applicabile la norma dato che è stata accertata la maggiore età dell'imputato mediante convergenti risultanze medico‑legali

  • art. 19‑bis d.lgs. 18/08/2015 n. 142

    sospensione di ogni procedimento amministrativo e penale

    La norma detta la procedura multidisciplinare per l'attribuzione dell'età ai minori stranieri e prevede, al comma 9, l'efficacia vincolante e la sospensione dei procedimenti in presenza di un accertamento positivo di minore età; la Corte ha chiarito che tale efficacia sussiste per provvedimenti positivi, ma la mancata attivazione della procedura non impedisce comunque la prova della maggiore età con altri mezzi nel processo penale

  • d.p.c.m. 234/2016

    Normativa di dettaglio sulle modalità assistenziali e procedure per minori stranieri non accompagnati; richiamata dal ricorrente come presidio di tutela, ma la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza formale di tali procedure non renda automaticamente inutilizzabili gli accertamenti clinici svolti nel processo

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo proposto entro i limiti consentiti e lo ha esaminato, giudicandolo infondato

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con I. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per il procedimento di trasmissione degli atti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 67 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in connessione a garanzie difensive; la Corte ha ritenuto il richiamo inapplicabile perché non è emerso alcun concreto dubbio sull'età dell'imputato, alla luce delle risultanze probatorie convergenti

Massime di principio

  • La prova dell'età anagrafica può essere data nel processo penale mediante accertamenti medico‑legali anche se non è stata attivata la procedura multidisciplinare prevista dall'art. 19‑bis: l'assenza di quella procedura non rende automaticamente inutilizzabili gli altri mezzi di prova
  • Se il Tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento positivo che accerta la minore età ai sensi dell'art. 19‑bis, tale accertamento ha efficacia vincolante e sospende gli altri procedimenti (amministrativi e penali); viceversa, in assenza di tale provvedimento, il giudice penale può valutare liberamente le risultanze probatorie
  • Per accertare l'età è preferibile produrre elementi convergenti (p.es. esame auxologico del polso, panoramica dentaria, valutazione della clavicola) piuttosto che affidarsi a un unico esame; la convergenza rafforza la valutazione giudiziale
  • Il diritto di difesa deve essere garantito: l'imputato deve poter partecipare agli accertamenti e contestarne gli esiti in contraddittorio; tuttavia la mera mancata osservanza di procedure protettive per minori non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova sulla maggiore età
  • In casi analoghi, chi contesta l'uso di accertamenti medico‑legali deve dimostrare specificamente vizi procedurali o scientifici rilevanti e non può limitarsi a censure generiche sull'idoneità di singoli esami

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