Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per vizi di motivazione e violazione di legge l'utilizzabilità e l'idoneità degli accertamenti radiografici e medico-legali a dimostrare l'età anagrafica, sostenendo che tali accertamenti richiedono risultati incontrovertibili e il rispetto delle procedure previste dall'art. 19‑bis d.lgs. 142/2015 e dal d.p.c.m. 234/2016, in tutela del diritto del presunto minore alla partecipazione consapevole agli accertamenti e all'impugnazione del loro esito; in sostanza contesta la rilevanza probatoria di esami (p.es. radiografia polso/mano) e la mancata applicazione delle specifiche regole procedurali per minori
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo, nel suo complesso, infondato: la Corte territoriale ha correttamente valorizzato risultanze convergenti (esame auxologico del polso, panoramica dentaria, inserzione clavicolare) che dimostrano la maggiore età; l'assenza della procedura speciale prevista dall'art. 19‑bis d.lgs. 142/2015 non preclude la valutazione, nel processo penale, di altri accertamenti che dimostrino la maggiore età; è stato inoltre chiarito che un provvedimento positivo del Tribunale per i minorenni ha efficacia vincolante per la materia (comma 9 dell'art. 19‑bis), ma la mancata attivazione di quella procedura non impedisce di dimostrare la maggiore età con altri mezzi e nel contraddittorio processuale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (falsa dichiarazione relativa all'età); la Corte ha ritenuto applicabile la norma dato che è stata accertata la maggiore età dell'imputato mediante convergenti risultanze medico‑legali
art. 19‑bis d.lgs. 18/08/2015 n. 142
sospensione di ogni procedimento amministrativo e penale
La norma detta la procedura multidisciplinare per l'attribuzione dell'età ai minori stranieri e prevede, al comma 9, l'efficacia vincolante e la sospensione dei procedimenti in presenza di un accertamento positivo di minore età; la Corte ha chiarito che tale efficacia sussiste per provvedimenti positivi, ma la mancata attivazione della procedura non impedisce comunque la prova della maggiore età con altri mezzi nel processo penale
Normativa di dettaglio sulle modalità assistenziali e procedure per minori stranieri non accompagnati; richiamata dal ricorrente come presidio di tutela, ma la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza formale di tali procedure non renda automaticamente inutilizzabili gli accertamenti clinici svolti nel processo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul contenuto e limiti del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo proposto entro i limiti consentiti e lo ha esaminato, giudicandolo infondato
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con I. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per il procedimento di trasmissione degli atti
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Richiamato dal ricorrente in connessione a garanzie difensive; la Corte ha ritenuto il richiamo inapplicabile perché non è emerso alcun concreto dubbio sull'età dell'imputato, alla luce delle risultanze probatorie convergenti
Massime di principio
- La prova dell'età anagrafica può essere data nel processo penale mediante accertamenti medico‑legali anche se non è stata attivata la procedura multidisciplinare prevista dall'art. 19‑bis: l'assenza di quella procedura non rende automaticamente inutilizzabili gli altri mezzi di prova
- Se il Tribunale per i minorenni ha emesso un provvedimento positivo che accerta la minore età ai sensi dell'art. 19‑bis, tale accertamento ha efficacia vincolante e sospende gli altri procedimenti (amministrativi e penali); viceversa, in assenza di tale provvedimento, il giudice penale può valutare liberamente le risultanze probatorie
- Per accertare l'età è preferibile produrre elementi convergenti (p.es. esame auxologico del polso, panoramica dentaria, valutazione della clavicola) piuttosto che affidarsi a un unico esame; la convergenza rafforza la valutazione giudiziale
- Il diritto di difesa deve essere garantito: l'imputato deve poter partecipare agli accertamenti e contestarne gli esiti in contraddittorio; tuttavia la mera mancata osservanza di procedure protettive per minori non determina automaticamente l'inutilizzabilità della prova sulla maggiore età
- In casi analoghi, chi contesta l'uso di accertamenti medico‑legali deve dimostrare specificamente vizi procedurali o scientifici rilevanti e non può limitarsi a censure generiche sull'idoneità di singoli esami
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