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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25290/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un professionista aveva chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni svolte nell'ambito di lavori di ricostruzione di un fabbricato finanziati ai sensi della L. 219/1981. La destinataria del decreto aveva proposto opposizione eccependo la prescrizione presuntiva del credito ex art. 2956 c.c.; l'opposizione era stata accolta in appello, perché la Corte territoriale aveva ritenuto che non vi fosse un contratto scritto tra le parti e che gli atti indirizzati al Comune non valessero come ricognizione del debito. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 2956 ss. c.c. e dell'art. 1350 c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva non dovesse operare nei rapporti connessi a incarichi finanziati dallo Stato, caratterizzati da attività complessa e continuativa, e richiamando la disciplina speciale della L. 219/1981; allegava inoltre documenti a suo dire idonei a provare l'esistenza del contratto scritto. Con il secondo motivo, in via subordinata, denunciava la violazione degli artt. 2956, 2957, 2959 e 1988 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il termine triennale dovesse decorrere dallo stato finale dei lavori e non da altra data. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato l'assenza di un contratto scritto e aveva correttamente escluso che gli atti rivolti al Comune o il certificato di regolare esecuzione potessero supplire a tale mancanza o assumere valore confessorio nei rapporti con il committente; ha inoltre rilevato che la disciplina speciale della L. 219/1981 non deroga al regime codicistico della prescrizione. Quanto alla decorrenza, ha affermato che, per il credito del professionista, il termine triennale decorre dall'avvenuto adempimento dell'obbligazione, che nella specie coincideva con l'emissione della parcella rettificativa del 12 maggio 1997, e non con lo stato finale dei lavori. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché la materia era esente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva applicato la prescrizione presuntiva al credito del professionista in assenza di un contratto scritto. Ha escluso che la normativa speciale sui contributi per la ricostruzione post-sisma incidesse sul meccanismo civilistico della prescrizione, ha negato efficacia sostitutiva agli atti indirizzati alla pubblica amministrazione e ha precisato che la decorrenza del termine triennale va individuata nell'avvenuto adempimento della prestazione professionale, coincidente nel caso concreto con l'emissione della parcella. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento delle somme ulteriori ex art. 96 c.p.c.; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per esenzione della materia.

Norme richiamate

  • art. 2956 c.c.

    La prescrizione presuntiva dei compensi professionali opera nei rapporti che si svolgono senza formalità, ma non quando il conferimento dell'incarico risulti da contratto scritto.

  • art. 2957 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla decorrenza del termine triennale; la Corte afferma che il termine decorre dall'avvenuto adempimento della prestazione professionale.

  • art. 2959 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle altre norme sulla prescrizione presuntiva, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo diverso.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ricognizione del debito; la Corte esclude che gli atti rivolti alla Pubblica Amministrazione abbiano valore confessorio verso il committente.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta; la Corte ribadisce che la verifica decisiva è l'esistenza di un accordo scritto idoneo a escludere la presunzione di pagamento.

  • L. 219/1981

    La disciplina speciale sui lavori di ricostruzione e sul pagamento delle spese tecniche regola le modalità operative e di erogazione del contributo, ma non deroga al regime codicistico della prescrizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito accelerato usato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica le ulteriori somme sanzionatorie in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta nel procedimento accelerato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la controversia rientra in materia esente.

Massime di principio

  • La prescrizione presuntiva del compenso professionale presuppone rapporti normalmente eseguiti senza formalità, senza dilazione e senza quietanza scritta; essa non opera se l'incarico è stato conferito con atto scritto.
  • Ai fini dell'esclusione della prescrizione presuntiva, il giudice deve verificare l'esistenza di un accordo scritto idoneo a qualificare il rapporto; atti rivolti a soggetti pubblici o documenti formati nell'ambito del procedimento amministrativo non sostituiscono il contratto con il committente né costituiscono, di regola, riconoscimento del debito verso quest'ultimo.
  • La disciplina speciale che regola l'erogazione di contributi pubblici per specifici lavori e il procedimento tecnico-amministrativo di accesso al beneficio non deroga, salvo espressa previsione, alle regole codicistiche sulla prescrizione del credito professionale.
  • Per il credito del professionista soggetto a prescrizione presuntiva, il termine triennale decorre dall'avvenuto adempimento della prestazione, che può coincidere con l'emissione della parcella o con il completamento dell'attività professionale, non necessariamente con il collaudo o con la chiusura dei lavori presso l'ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullitàOnere della prova

Testo integrale

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