Cassazione Civile, Ordinanza n. 33939/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Il giudizio origina da una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di un debitore esecutato. Quest'ultimo aveva proposto, davanti al giudice dell'esecuzione, istanze dirette a ottenere la sospensione dell'esecuzione e la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, contestando anche la regolarità della notificazione del pignoramento e dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., l'esistenza del credito azionato e la validità del titolo esecutivo. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione; la corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello per gran parte dei motivi e lo aveva rigettato per i restanti. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi, insistendo sulla dedotta estinzione del processo esecutivo, sulla cancellazione della trascrizione del pignoramento, sull'asserita inesistenza della notifica degli atti esecutivi iniziali, sulla mancanza del titolo esecutivo e, in ultimo, sulla determinazione del valore della controversia e delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile sia per violazione dei requisiti di contenuto-forma dell'art. 366 c.p.c., sia perché i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. rispetto a doglianze da far valere, semmai, con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che l'atto fosse redatto in modo eccessivamente prolisso e confuso, privo di una chiara esposizione dei fatti rilevanti e di motivi specifici e sintetici, con inidoneo richiamo indiscriminato ad atti e documenti di merito. Ha inoltre osservato che i motivi non aggredivano la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, cioè l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. contro contestazioni che avrebbero dovuto essere veicolate con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato nei casi previsti.
Norme richiamate
citato solo per la difesa personale del ricorrente in proprio.
è stata applicata la condanna per responsabilità aggravata conseguente alla definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con liquidazione di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di chiara esposizione dei fatti essenziali, di chiara e sintetica esposizione dei motivi e della specifica indicazione degli atti e documenti su cui i motivi si fondavano.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 96 c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta.
richiamato per la trattazione camerale e il deposito delle memorie.
indicato come rimedio corretto per contestazioni relative alla chiusura anticipata del processo esecutivo e ai vizi degli atti esecutivi.
il reclamo ex art. 630 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile per censurare provvedimenti e questioni che non riguardavano una causa tipica di estinzione del processo esecutivo.
il reclamo cautelare è stato ritenuto non idoneo a impugnare l'ordinanza collegiale che aveva deciso sull'istanza di sospensione dell'esecuzione.
richiamato nel novero delle doglianze del ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato tra le pretese risarcitorie del ricorrente, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato in relazione alla contestazione della regolarità dell'ingiunzione esecutiva.
richiamato tra le norme invocate dal ricorrente nelle doglianze sul processo esecutivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo di contributo unificato, nonostante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per precisare che la revoca dell'ammissione al patrocinio compete al giudice di merito e non alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, sintetica e selettiva dei fatti di causa e dei motivi: la riproduzione massiva e indiscriminata degli atti di merito non soddisfa l'art. 366 c.p.c. e può rendere il ricorso inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che sviluppi censure eterogenee o astratte senza aggredire la specifica ragione della decisione.
- Le contestazioni relative a vizi degli atti esecutivi o alla chiusura anticipata del processo esecutivo devono essere proposte con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con il reclamo ex art. 630 c.p.c., quando non ricorra una causa tipica di estinzione.
- L'ordinanza collegiale resa sul reclamo cautelare proposto avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di sospensione dell'esecuzione non è, di regola, impugnabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o viene definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ordinari effetti sulle spese e sul contributo unificato.
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