Cassazione Civile, Ordinanza n. 17504/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione con cui la parte attrice ha chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva dell'intero sottotetto di un fabbricato e, in subordine, della comproprietà di un cortile, deducendo che tali diritti risultassero dagli atti di provenienza e, in ulteriore subordine, dall'usucapione. Il Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di appello ha confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha proposto dodici motivi: i primi tre relativi a vizi processuali (mancata rilevazione della nullità della sentenza per assenza nel verbale dell'indicazione della lettura in udienza; ammissione in appello di domande/eccezioni nuove del convenuto; decadenza dalla prova testimoniale per il legittimo impedimento della teste); i motivi dal quarto all'undicesimo relativi alla interpretazione degli atti di provenienza, alla motivazione sulla proprietà del sottotetto e sulla comproprietà del cortile, alla valutazione del possesso e dei presupposti dell'usucapione abbreviata e ordinaria, alla mancata considerazione di fatti asseritamente non contestati, alla valutazione delle prove testimoniali e documentali; il dodicesimo relativo alla condanna alle spese e alla mancata considerazione del rigetto delle eccezioni preliminari del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi: il primo perché la dedotta nullità non era stata fatta valere con appello ex art. 161 c.p.c.; il secondo perché il resistente si era limitato a difendersi dalle censure di appello senza introdurre domande o eccezioni nuove; il terzo per difetto di specificità e perché non risultava la sua devoluzione in appello. I motivi dal quarto all'undicesimo sono stati disattesi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, sorretto da motivazione ampia e coerente; inoltre alcuni motivi erano inammissibili per doppia conforme, altri perché non si confrontavano con la motivazione impugnata o erano formulati in modo generico. Anche il dodicesimo motivo è stato respinto, essendo corretta l'applicazione del principio di soccombenza sulle spese. È stato inoltre dichiarato inammissibile il deposito, in cassazione, di un documento nuovo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione non è stata accolta perché la relativa nullità non era stata fatta valere in appello come richiesto dall'art. 161 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come norma violata, ma senza che la censura superasse il rilievo di mancata deduzione in appello della nullità.
La nullità della sentenza doveva essere fatta valere con appello; la mancata deduzione precludeva la censura in cassazione.
La Corte ha escluso che il resistente avesse introdotto domande o eccezioni nuove in appello, avendo semplicemente svolto difese contro i motivi di gravame.
La censura sulla decadenza dalla prova testimoniale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per mancato riscontro della sua devoluzione in appello.
Richiamato nella critica sull'interpretazione degli atti di provenienza, ma la censura è stata ricondotta a un mero dissenso sull'accertamento di fatto.
Le doglianze sull'interpretazione dei titoli sono state ritenute in sostanza contestazioni alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
Richiamato quanto al valore probatorio degli atti pubblici; la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione il prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti della motivazione effettiva.
Invocato a sostegno dell'interpretazione degli atti, ma senza incidere sul giudizio di merito confermato in cassazione.
La buona fede è stata evocata nella lettura dei titoli, ma la censura è stata ricondotta a un diverso apprezzamento del fatto.
La censura di motivazione contraddittoria è stata respinta perché, dopo la riforma, non è più deducibile in cassazione il vizio di illogicità/contraddittorietà della motivazione nei termini prospettati.
Le doglianze sul possesso del sottotetto sono state considerate come contestazioni di merito sull'accertamento fattuale.
La Corte ha confermato il giudizio di merito sul difetto dei presupposti per l'usucapione abbreviata.
Richiamato insieme alle norme sull'usucapione, ma senza superare il rilievo di insindacabilità dell'accertamento fattuale.
La Corte ha confermato il difetto di prova dei presupposti per l'usucapione ventennale.
La doglianza di omesso esame di fatti non contestati è stata respinta perché la sentenza impugnata aveva dato atto della contestazione delle domande e delle allegazioni avversarie.
La Corte ha escluso che vi fosse violazione del principio di non contestazione, poiché la controparte aveva specificamente contestato le allegazioni.
Il giudice di merito conserva il potere di valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento; in cassazione non si può imporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
Non è corretta l'idea che escluda la testimonianza di chiunque abbia un qualsiasi interesse nella materia del contendere; in ogni caso il motivo era formulato in modo non idoneo a consentire il controllo di legittimità.
Le censure sulle prove e documenti dichiarati inammissibili sono state ritenute generiche, perché non specificavano quali mezzi istruttori fossero stati esclusi e perché rilevanti.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in base al principio di soccombenza.
Non sono emersi i presupposti per discostarsi dal criterio della soccombenza, né la censura ha evidenziato una violazione decisiva.
La censura sulle spese non ha trovato accoglimento.
In cassazione non è stato ammesso il documento nuovo depositato con la memoria, perché estraneo ai limiti di produzione consentiti.
È stata dichiarata l'inammissibilità di un motivo per la presenza di doppia conforme.
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove in una doglianza di violazione di legge: se la sentenza di merito è sorretta da motivazione effettiva, coerente e non apparente, il sindacato di legittimità non può sostituirsi al prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Il giudice di merito che scelga di fondare il proprio convincimento su alcune prove e non su altre non deve confutare analiticamente ogni elemento istruttorio o ogni deduzione di parte, purché indichi in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento.
- La deduzione di una nullità processuale richiede che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; in mancanza, la censura è preclusa in cassazione.
- Non integra violazione dell'art. 345 c.p.c. la mera difesa dell'appellato che si limiti a contrastare i motivi di gravame, senza introdurre nuove domande o eccezioni.
- Le censure in tema di prova testimoniale e documentale devono essere specifiche: occorre indicare quale mezzo istruttorio sia stato mal valutato o escluso e perché ciò sia decisivo ai fini della decisione.
- Il principio di non contestazione non opera se la sentenza di merito dà conto di specifiche contestazioni della controparte; la relativa doglianza deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione.
- In presenza di doppia conforme, i motivi di ricorso che mirino a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto sono inammissibili nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- In cassazione è inammissibile il deposito di documenti nuovi, salvo i limiti strettamente previsti dall'art. 372 c.p.c.
- La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, e la censura non può essere accolta se non indica una concreta violazione dei criteri legali di riparto.
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