Cassazione Civile, Sentenza n. 19905/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Accordini proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Legnago che aveva rigettato la sua opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Avv. Pasquato per il pagamento di onorari. Il ricorrente sosteneva di aver conferito mandato esclusivamente ad altra collega (Avv. Silvia Gambin) e di aver già pagato gli onorari; invocava inoltre l'applicabilità del rito sommario speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011, che avrebbe consentito il ricorso per cassazione. La questione centrale è stata se il procedimento davanti al Giudice di Pace si fosse svolto con il rito speciale (autorizzando la cassazione) oppure con il rito ordinario (impugnabile con appello).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile: pur affermando che la competenza del Giudice di Pace per le controversie sulla liquidazione degli onorari (art.29 l.n.794/1942) e l'applicabilità del rito speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011 possono sussistere anche senza collegialità, ha ritenuto che nel caso concreto il procedimento si è svolto secondo le modalità del rito ordinario (fissazione udienza per precisazione delle conclusioni, termini per comparse e memorie, decisione con sentenza). Di conseguenza il rimedio corretto era l'appello e non il ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in complessivi onorari €1500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200,00 e accessori di legge; è altresì dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Regola il rito sommario speciale per la liquidazione dei compensi. La Corte ha riconosciuto che tale rito può essere applicato davanti al Giudice di Pace anche in assenza di collegialità, ma solo se il procedimento si è concretamente svolto secondo le sue modalità; l'applicazione determina il rimedio (possibilità di ricorso per cassazione).
Individua le controversie in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati. La Corte ha confermato che tali controversie rientrano tra quelle che possono essere regolate dal rito speciale previsto dall'art.14 D.Lgs. n.150/2011.
Codice di procedura civile, art.281-sexies
Norma citata in relazione al rigetto dell'opposizione dal Giudice di Pace; indica la disciplina applicabile alle opposizioni a decreto ingiuntivo e alle relative decisioni del giudice di pace.
Codice di procedura civile, art.380-bis
Predisposizione del procedimento di cassazione per la decisione (modalità di svolgimento del procedimento davanti alla Corte di Cassazione).
Codice di procedura civile, art.702-bis
Norma richiamata relativamente all'atto introduttivo (ricorso) per l'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte ha rilevato che l'intestazione dell'atto di parte non è decisiva per qualificare il rito adottato dal giudice.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinate situazioni; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente.
Giurisprudenza: Sezioni Unite sent. n.4247/2020
Affermato il principio che la competenza del Giudice di Pace per il rito speciale può sussistere anche senza collegialità, e che la riduzione dei rimedi è compensata dalla semplicità e rapidità del procedimento speciale.
Giurisprudenza: ordinanza Corte di Cassazione n.30774/2022
In sede di regolamento di competenza, confermata la competenza del Giudice di Pace per il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi anche in assenza di collegialità.
Giurisprudenza: sentenza Corte di Cassazione n.8929/2023
Principio di diritto secondo cui il Giudice di Pace adito è competente per le controversie di liquidazione onorari regolate dal rito di cui all'art.14 D.Lgs. n.150/2011.
Giurisprudenza: Sezioni Unite sent. n.390/2011
Principio dell'apparenza: l'individuazione del rimedio impugnatorio si basa sulla qualificazione apparente del procedimento come risultante dal suo concreto svolgimento, non sulla denominazione formale data dalle parti o su eventuali errori di qualificazione del giudice.
Cassazione civile sez. II, sent. 05/10/2018, n.24515
Applicazione del criterio dell'apparenza dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2011; conferma che la forma concreta del processo determina il mezzo impugnatorio.
Massime di principio
- La competenza del Giudice di Pace per le controversie sulla liquidazione degli onorari può sussistere anche in assenza di collegialità: la mancanza di collegialità non esclude di per sé l'applicazione del rito speciale ex art.14 D.Lgs. n.150/2011.
- Il rimedio impugnatorio (appello o ricorso per cassazione) dipende dalla concreta modalità di svolgimento del procedimento e non dalla sola intestazione o dalla qualificazione formale fatta dalla parte: va valutata l'apparenza del rito come effettivamente praticato dal giudice.
- Perché sia possibile il ricorso per cassazione occorre che il processo si sia svolto secondo le modalità previste dal rito sommario speciale (svolgimento sommario, decisione con procedura speciale). Se il giudice ha adottato fasi tipiche del rito ordinario (precisazione conclusioni, scambio di comparse con termini, decisione con sentenza), il rimedio corretto è l'appello.
- Le parti non possono trasformare il rito con la sola dichiarazione nell'atto introduttivo: l'applicabilità del rito speciale richiede che il giudice effettivamente conduca il processo secondo le sue regole.
- In caso di dubbio sulla qualificazione del procedimento, controllare gli atti processuali e le modalità della trattazione (fissazione udienza per precisazione conclusioni, ammissione di memorie e repliche, forma del provvedimento decisorio) poiché determinano il rimedio esperibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può determinare l'obbligo di integrazione del contributo unificato secondo DPR n.115/2002, art.13.
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