Cassazione Civile, Ordinanza n. 36150/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento per il compenso maturato per l'attività di attestazione resa in favore della società nella procedura di concordato preventivo. La curatela aveva eccepito l'inadempimento del professionista, sostenendo che l'attestazione fosse inutili per i creditori e non conforme ai canoni di diligenza e perizia, perché il piano concordatario era stato dichiarato inammissibile e l'attestatore non avrebbe adeguatamente segnalato numerosi profili di criticità: mancanza di informazioni complete sulla fattibilità, mancata considerazione di atti posti in essere senza autorizzazione del tribunale, assenza di rilievi sulla necessità di una procedura competitiva, inadeguata qualificazione dell'operazione negoziale e insufficiente verifica della sostenibilità economico-finanziaria del piano. Il professionista aveva poi contestato, nel ricorso per cassazione, la motivazione del decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo, l'asserita inversione dell'onere della prova, la valutazione sulla non fattibilità giuridica del concordato, l'affermazione del suo inadempimento per aver attestato positivamente un piano industriale non conforme ai requisiti richiesti e, infine, il contenuto dell'attestazione integrativa richiesta dal tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in larga parte diretti non contro il decreto impugnato in sede di legittimità, ma contro il precedente provvedimento del giudice delegato o contro valutazioni di merito già esaminate dal tribunale. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che il tribunale aveva reso una motivazione ampia e non meramente succinta, anche mediante rinvio per relationem a precedenti decreti, e ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi sull'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale e prestazione professionale. È stata quindi confermata la statuizione di merito che aveva riconosciuto l'eccezione di inadempimento della curatela e negato l'ammissione al passivo del credito professionale. La ricorrente è stata anche condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
indica il rimedio esperibile avverso la decisione del giudice delegato in sede di ammissione al passivo.
il decreto del giudice delegato può essere sintetico, purché la motivazione consenta di comprendere le ragioni della decisione.
è richiamato per la possibilità di motivazione per relationem al progetto/relazione del curatore, se il richiamo è univoco e le contestazioni sono specifiche.
richiamato per i decreti interlocutori di rilievo nel giudizio di ammissione al concordato preventivo.
richiamato in relazione al deposito del ricorso per concordato preventivo.
richiamato quale norma che impone l'autorizzazione del tribunale per atti compiuti nella fase prenotativa o in pendenza della procedura.
richiamato come norma la cui violazione rileva ai fini della revoca/inammissibilità della proposta.
richiamato per affermare che gli atti non autorizzati durante la procedura possono condurre alla revoca della domanda concordataria.
richiamato per l'attestazione iniziale del professionista nella procedura di concordato.
art. 186-bis, comma 2, l. fall.
richiamato in tema di attestazione nel concordato con continuità aziendale.
richiamato in relazione alla procedura competitiva per la cessione dei beni/azienda e alla necessità di non eluderla.
richiamato per la qualificazione dell'operazione negoziale prospettata, ritenuta non coerente con l'associazione in partecipazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per dedurre nullità o motivazione apparente, ma la Corte esclude il vizio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per i vizi di nullità del decreto o del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ritenuto inconfigurabile perché le censure miravano a un nuovo giudizio di merito.
la Corte ribadisce che la violazione dell'articolo sussiste solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contestano le valutazioni di merito sulle prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il decreto del giudice delegato può essere motivato sinteticamente e anche per relationem, purché il rinvio sia univoco e le ragioni del rigetto consentano al creditore di difendersi compiutamente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di nullità o di vizio motivazionale in una nuova valutazione del merito: le doglianze che mirano a una diversa lettura dei fatti o delle prove sono inammissibili.
- In materia di inadempimento contrattuale e prestazione professionale, una volta allegato specificamente l'inesatto adempimento da parte del creditore, grava sul professionista debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito il riparto dell'onere probatorio; non ricorre, invece, quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o i fatti di causa.
- L'attestatore del concordato deve verificare in modo effettivo la fattibilità giuridica ed economica del piano e segnalare le criticità rilevanti; una attestazione che ometta dati essenziali o non consideri profili decisivi della procedura può giustificare l'eccezione di inadempimento e il diniego del compenso.
- Le questioni relative alla prededucibilità o al trattamento concorsuale del compenso dell'attestatore presuppongono comunque l'esistenza e l'esigibilità del credito, che restano distinte dal tema della sua collocazione nel passivo.
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