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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29648/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale. La società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe indebitamente posto a suo carico l'onere di provare l'insussistenza dei crediti fatti valere dai creditori istanti e avrebbe omesso di motivare sull'esistenza di tali crediti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui aveva ritenuto i crediti non seriamente contestati; 3) analogo vizio di omessa motivazione, evidenziando che i crediti erano oggetto di giudizi di impugnazione e che non erano state avviate esecuzioni contro la società o i garanti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 10 l. fall., lamentando l'assenza di un accertamento su fatti esteriori dell'insolvenza successivi alla cancellazione dal registro imprese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. perché basata su una lettura errata della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva posto l'onere probatorio sull'impresa reclamante, ma aveva svolto un accertamento incidentale sulla sussistenza dei crediti ai soli fini della legittimazione dei creditori istanti, valorizzando precedenti provvedimenti giudiziari favorevoli ai creditori e l'assenza di elementi idonei a infirmarli. Ha escluso anche la motivazione apparente, ritenendo chiaro il percorso argomentativo seguito. Quanto al quarto motivo, ha affermato che l'art. 10 l. fall. non richiede che l'insolvenza sia resa manifesta da fatti esteriori successivi alla cancellazione, essendo sufficiente che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo; inoltre, per la società in liquidazione, l'insolvenza va valutata in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di fallimento e condannato la ricorrente alle spese, oltre agli ulteriori oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non è stato erroneamente invertito dalla Corte territoriale, che ha invece compiuto un accertamento incidentale sulla sussistenza dei crediti ai fini della legittimazione attiva dei creditori istanti.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure dedotte sono state scrutinare come violazioni di legge e vizi di motivazione, ma quelle fondate su una lettura non corretta della sentenza sono state dichiarate inammissibili; la motivazione apparente richiede comunque l'assenza di un percorso logico intellegibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente non ricorre quando la sentenza consente di individuare pienamente l'iter logico-giuridico del निर्णयice.

  • art. 10 l. fall.

    Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo

    Il termine annuale è il limite per la dichiarazione di fallimento dopo la cancellazione; non è richiesto che l'insolvenza sia provata attraverso fatti esteriori successivi alla cancellazione, essendo sufficiente che essa sia emersa nei tempi indicati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di verifica della legittimazione dei creditori istanti nel procedimento prefallimentare, il giudice può compiere un accertamento incidentale sulla sussistenza dei crediti anche se questi non siano ancora definitivamente consacrati in titoli esecutivi, purché il percorso argomentativo sia coerente e fondato su elementi istruttori idonei.
  • La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. è inammissibile quando muove da una lettura non corrispondente alla motivazione della sentenza impugnata; non vi è inversione dell'onere probatorio se il giudice si limita a valutare incidenter tantum la plausibilità e consistenza dei crediti azionati.
  • La motivazione non è apparente se dalla sentenza è possibile ricostruire il ragionamento decisorio, anche quando il giudice faccia riferimento a provvedimenti giudiziari non definitivi e alla mancanza di elementi contrari.
  • Ai fini dell'art. 10 l. fall., dopo la cancellazione dal registro delle imprese è sufficiente che l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo; non occorre un autonomo accertamento di ulteriori 'fatti esteriori' successivi alla cancellazione come requisito necessario della declaratoria di fallimento.
  • Per una società in liquidazione, lo stato di insolvenza va valutato in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente ed egualmente i creditori sociali, non alla permanenza dell'impresa sul mercato.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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