Cassazione Civile, Ordinanza n. 29162/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria di un de cuius, una delle parti aveva chiesto in via riconvenzionale il riconoscimento del diritto di abitazione sulla quota di un terzo di una casa, quota appartenuta al marito premorto, ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.; in subordine, aveva chiesto la liquidazione per equivalente monetario di tale preteso diritto. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano rigettato le domande. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 540, comma 2, c.c., sostenendo che il diritto di abitazione spettasse comunque al coniuge superstite perché la casa era stata adibita a residenza familiare; 2) violazione degli artt. 1102 e 723 c.c., contestando il riconoscimento di un equo compenso per l'uso esclusivo dell'immobile comune e la decorrenza fissata dal giudice di merito; 3) violazione degli artt. 820 e 821 c.c., sostenendo che i frutti civili debbano essere considerati debito di valuta e non di valore, quindi non rivalutabili. I controricorrenti hanno anche eccepito sopravvenute vicende esecutive sulla quota, ma la Corte non le ha considerate perché documentate tardivamente e quindi inammissibili ex art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. sorge solo se l'immobile era di proprietà del defunto o in comunione con l'altro coniuge, perché la norma è funzionale a garantire in concreto l'abitazione familiare e non opera quando nell'immobile vi siano comproprietari estranei. Ha inoltre escluso che, in mancanza del diritto di abitazione, il coniuge superstite possa ottenere un equivalente monetario di tale diritto. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la condanna all'equo compenso per l'uso esclusivo del bene comune da parte di un solo coerede, in assenza di consenso degli altri comunisti, e ha affermato che la decorrenza dal 26 aprile 2007 dipende da un accertamento di merito insindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha osservato che non vi è stata indebita rivalutazione dei frutti civili, essendo stato il quantum calcolato anno per anno in base al canone figurativo. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"di proprietà del defunto o comuni"
Il diritto di abitazione del coniuge superstite presuppone che la casa familiare sia di proprietà del defunto oppure comune ai coniugi; la norma va letta in funzione della tutela concreta dell'abitazione familiare e non si estende alla comproprietà con terzi.
L'uso esclusivo di un bene comune da parte di un solo comproprietario, in assenza del consenso degli altri, integra un pregiudizio risarcibile o compensabile a favore degli altri partecipanti.
È richiamato in relazione alla liquidazione del compenso per l'uso esclusivo del bene comune nella comunione ereditaria.
I frutti civili sono richiamati ai fini della loro qualificazione come debito di valuta, non di valore.
I frutti civili maturano secondo la disciplina codicistica e, nel caso esaminato, vengono quantificati anno per anno.
È inammissibile il deposito di documenti relativi a circostanze sopravvenute non deducibili in cassazione.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa familiare presuppone che l'immobile sia riconducibile, al momento dell'apertura della successione, al defunto o alla comunione tra coniugi; la presenza di comproprietari estranei impedisce la nascita del diritto, perché la norma tutela il godimento concreto dell'abitazione familiare e non una mera quota ideale.
- Quando il diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. non sussiste, non è configurabile un equivalente monetario sostitutivo, poiché il diritto ha natura funzionale e non patrimoniale di scambio.
- L'uso esclusivo di un bene comune da parte di un solo partecipante, in assenza del consenso degli altri, legittima la pretesa di un compenso o indennità per la perdita del godimento comune.
- La decorrenza e la quantificazione dell'indennità per uso esclusivo del bene comune, se fondate su accertamenti di fatto e su interpretazione di atti o comportamenti delle parti, non sono rivalutabili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e non apparente.
- I frutti civili possono essere determinati mediante un calcolo periodico del canone figurativo senza che ciò comporti una trasformazione indebita del credito in debito di valore; la modalità di quantificazione non coincide con la rivalutazione monetaria automatica.
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