Cassazione Civile, Ordinanza n. 13543/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da trattative finalizzate alla stipulazione di un contratto di locazione immobiliare. La società ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per il recesso ritenuto illegittimo dalla controparte durante la fase precontrattuale. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la persona fisica convenuta non fosse legittimata passivamente, poiché avrebbe concluso un contratto preliminare di locazione 'per sé o per persona da nominare' e poi nominato una società terza, alla quale sarebbero stati imputati gli effetti del preliminare e che quindi avrebbe assunto sin dall'origine la posizione di parte della relazione precontrattuale. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1362 e 1377 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato l'assetto negoziale come contratto preliminare di locazione, invece che come atto inserito in una fattispecie precontrattuale a formazione progressiva, e avrebbe quindi erroneamente escluso che la legittimazione passiva alla domanda di responsabilità precontrattuale spettasse alla parte che aveva originariamente sottoscritto la proposta contrattuale di locazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente evocando violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rilettura del contenuto negoziale delle trattative, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e può essere censurata solo nei limiti dell'art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione dei canoni ermeneutici, purché il ricorrente indichi specificamente il modo in cui tali canoni sarebbero stati violati; in assenza di una critica puntuale, il ricorso si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito. Sono state inoltre poste le spese a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto negoziale, ma non esaminato nel merito perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile
richiamato per sostenere la diversa qualificazione del regolamento contrattuale; la Corte osserva che la censura tendeva in realtà a una rilettura del merito
la violazione dei canoni ermeneutici è deducibile in cassazione solo se si indica specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la doglianza è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del fatto
evocato in relazione al vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che le censure non indicassero specificamente i fatti decisivi e si risolvessero in una mera proposta di lettura alternativa
consente la censura per violazione di legge, compresa la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, purché la critica sia specifica e non si traduca in rivalutazione del merito
richiamato come parametro del vizio motivazionale, ma non utilmente integrato dalle doglianze della ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
norma che fonda la responsabilità precontrattuale invocata dalla società ricorrente
Massime di principio
- L'interpretazione degli atti negoziali e la ricostruzione della comune intenzione delle parti sono attività riservate al giudice di merito e non possono essere sostituite in cassazione da una diversa lettura dei fatti.
- La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è deducibile in sede di legittimità solo se il ricorrente indica in modo puntuale quale regola interpretativa sia stata violata e in che misura il ragionamento del giudice se ne sia discostato.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli elementi fattuali.
- La censura sulla qualificazione di un rapporto come preliminare o come fase precontrattuale deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e non può limitarsi ad affermare apoditticamente una diversa ricostruzione negoziale.
- Nelle controversie di responsabilità precontrattuale, la questione della legittimazione passiva dipende dalla corretta identificazione della parte della relazione precontrattuale, ma tale accertamento resta essenzialmente di merito.
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