Cassazione Civile, Ordinanza n. 20541/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica con cui l'amministrazione doganale richiedeva maggiori diritti doganali per l'importazione di colli di fibre sintetiche in fiocco di poliestere, ritenendo, sulla base di documentazione OLAF, che la merce non provenisse dalla Malesia come dichiarato, ma dalla Cina, con conseguente inapplicabilità del dazio agevolato al 4%. Separatamente venivano poi irrogate sanzioni amministrative pecuniarie. La società impugnava l'atto sanzionatorio e, in primo grado, otteneva l'annullamento; in appello, la CTR, richiamando la stretta connessione con il giudizio relativo all'atto impositivo presupposto, riformava la decisione e riteneva applicabile il dazio antidumping del 24,6%, respingendo l'appello incidentale della società. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sull'atto impositivo, richiamando le norme del processo tributario e gli artt. 274 e 295 c.p.c. La società proponeva controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che la CTR non si fosse pronunciata sui motivi di appello incidentale non esaminati e denunciando una violazione dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse, poiché nella stessa camera di consiglio aveva già deciso la controversia sull'atto impositivo presupposto, sostanzialmente confermando la statuizione d'appello, rendendo superflua la riunione dei giudizi. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale, rilevando che la CTR si era comunque pronunciata sull'appello incidentale della società e lo aveva respinto; pertanto, la società non poteva limitarsi a riproporre i motivi non esaminati, ma avrebbe dovuto censurare la statuizione di rigetto. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza; disposto inoltre l'obbligo, per la ricorrente incidentale, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma del processo tributario asseritamente violata per omessa sospensione
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in relazione alla sospensione del giudizio tributario pregiudicato
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinato disposto con le norme sulla sospensione del processo tributario
richiamato in tema di connessione tra cause e possibile riunione
richiamato quale norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il coordinamento tra processo tributario e norme del codice di procedura civile
richiamato dalla ricorrente incidentale per dedurre omessa pronuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura per omessa sospensione del giudizio pregiudicato richiede che la doglianza abbia un effettivo interesse attuale; se la Corte decide contestualmente la controversia pregiudiziale e quella dipendente, il motivo diventa privo di utilità concreta.
- Il ricorso incidentale che lamenti omessa pronuncia deve confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata: se la decisione di appello ha comunque respinto la domanda o l'impugnazione, non è sufficiente riproporre i motivi non esaminati, ma occorre censurare la statuizione effettivamente resa.
- La connessione tra giudizio sull'atto presupposto e giudizio sulle sanzioni non impone automaticamente una cassazione della decisione sul merito, quando il giudice di legittimità ha già definito il rapporto pregiudiziale in modo sostanzialmente conforme alla decisione di appello.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla reciproca soccombenza, anche quando entrambi i ricorsi vengono dichiarati inammissibili.
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