Cassazione Civile, Ordinanza n. 23175/2025 del 12/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dai rapporti intercorsi tra una lavoratrice e un'azienda ospedaliera dal 10.4.2002 al giugno 2010, formalmente regolati da successivi contratti di collaborazione ex art. 15-octies l. n. 502/1992 e relativi a mansioni di tecnico di laboratorio. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della subordinazione del rapporto, la conversione a tempo indeterminato, la riammissione in servizio oppure, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 32 l. n. 183/2010, oltre alle conseguenze economiche. La Corte d'appello ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma ha escluso la conversione per preclusione costituzionale, riconoscendo soltanto il diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. e negando sia il risarcimento richiesto in via subordinata sia il preteso diritto ad accedere alle procedure di stabilizzazione. L'azienda ospedaliera ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che l'appello della lavoratrice fosse generico e non idoneo a impedire il giudicato sulla decisione di primo grado; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato complessivamente il materiale istruttorio e avrebbe rivalutato in modo superficiale la peculiarità dell'apporto professionale della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non scalfiva l'accertamento della Corte territoriale sulla sufficienza dei motivi di appello della lavoratrice a escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, evidenziando che la Corte d'appello aveva richiamato la carente applicazione, da parte del Tribunale, delle norme sul lavoro pubblico e sui rapporti flessibili. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito nell'esercizio del proprio libero apprezzamento, attività non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'intervenuto giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato, valorizzando la sufficienza dei motivi di appello della controparte.
Invocato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ha ritenuto non formato il giudicato sulla sentenza di primo grado.
art. 15-octies l. n. 502/1992
Indicato come base formale dei contratti di collaborazione utilizzati nel rapporto oggetto di causa.
Richiamato dalla lavoratrice per la domanda subordinata di risarcimento del danno.
Richiamato dalla Corte d'appello per riconoscere le differenze retributive dovute per il lavoro di fatto prestato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione del giudice di merito sulla sufficienza dei motivi di appello non è ammissibile se non incide realmente sulla ratio decidendi che ha escluso il passaggio in giudicato.
- La deduzione di violazione del giudicato interno richiede di confrontarsi con l'effettiva portata delle impugnazioni proposte in appello e con la motivazione con cui il giudice di merito ne ha riconosciuto l'idoneità a devolvere la questione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito.
- Nel rapporto di lavoro di fatto, la prestazione effettivamente resa può fondare il riconoscimento delle differenze retributive anche quando la conversione del rapporto sia giuridicamente preclusa.
- Quando il giudice di merito ha correttamente valutato la prova e la struttura delle impugnazioni, la cassazione non può sostituire la propria lettura a quella della sentenza impugnata.
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