Sentenza del 04/03/2015 n. 4307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento del rimborso di crediti IRPEG e ILOR relativi al periodo d'imposta 1/11/1987-31/10/1988. La contribuente aveva presentato una prima dichiarazione nel febbraio 1989, priva di crediti, e una successiva dichiarazione nell'agosto 1989, qualificata come integrativa, nella quale erano stati indicati crediti d'imposta. L'Ufficio sosteneva che tale dichiarazione non potesse integrare a favore della contribuente quella originaria e che, in ogni caso, l'adesione al condono tombale previsto dalla L. n. 413 del 1991 avesse precluso qualsiasi richiesta di rimborso relativa ai periodi d'imposta definiti. Contestava inoltre la tardività dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisivo l'effetto preclusivo dell'adesione al condono tombale. La definizione agevolata per gli anni dal 1984 al 1990, comprendente il periodo oggetto della richiesta, impediva alla contribuente di ottenere il rimborso di somme o crediti riferibili al rapporto tributario condonato. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo direttamente nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, artt. 32, 33, 38, 40 e 51
Il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere [...] che l'imposta [...] siano definite per definizione automatica [...]
La definizione automatica o condono tombale comporta la stabilizzazione del rapporto tributario per i periodi interessati e impedisce di ottenere successivamente rimborsi relativi a imposte, versamenti o crediti riferibili a quei medesimi periodi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9
La Corte ha richiamato la disciplina della dichiarazione originaria e dei termini per la sua presentazione, rilevando che, all'epoca dei fatti, non era prevista una generale dichiarazione integrativa a favore del contribuente nei termini poi introdotti dalla normativa successiva.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
La disposizione, entrata in vigore successivamente ai fatti, ha previsto la possibilità di presentare una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente; tale disciplina non era applicabile retroattivamente alla dichiarazione del 1989.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Disciplina il termine e le condizioni per chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso. La questione della tardività è stata prospettata dall'Amministrazione, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base dell'effetto preclusivo del condono.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
È richiamato dalla disciplina del condono per individuare i periodi d'imposta i cui termini di accertamento non erano ancora scaduti e che potevano essere inclusi nella definizione automatica.
Massime di principio
- L'adesione a un condono tombale costituisce una scelta alternativa rispetto alla prosecuzione ordinaria delle controversie fiscali: una volta definito il periodo d'imposta, il contribuente non può normalmente chiedere il rimborso di somme o crediti riferibili a quel rapporto tributario.
- Prima dell'introduzione della disciplina sulle dichiarazioni rettificative a favore del contribuente, una dichiarazione successiva a quella tempestiva e originaria non poteva essere automaticamente considerata integrativa per far emergere nuovi crediti; occorreva verificarne la qualificazione giuridica e gli effetti secondo la normativa allora vigente.
- Quando una richiesta di rimborso riguarda un periodo d'imposta incluso in una definizione agevolata, l'effetto preclusivo del condono può rendere irrilevanti sia la fondatezza del credito sia le questioni relative ai termini di rimborso.
- La scelta del condono deve essere valutata considerando che il contribuente rinuncia, in linea generale, agli effetti economici favorevoli eventualmente derivanti dalla procedura ordinaria, inclusa la restituzione di somme già versate o il riconoscimento di crediti riferiti ai periodi condonati.
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