Cassazione Penale, Sentenza n. 17410/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona (21/9/2022) con due censure principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sull'entità e sulla motivazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, in base al principio richiamato dalle Sezioni Unite Pizzone; 2) vizio di motivazione relativo alla confisca di un telefono cellulare (iPhone 12) ritenuto non pertinente ai reati, mentre il giudice avrebbe motivato solo in modo generico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il richiamo al principio delle Sezioni Unite Pizzone, osservando che tale principio (che impone la motivazione distintaper ciascun reato satellite quando il giudice autonomamente determina la pena) non è applicabile all'ipotesi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), dove l'imputato ha già condiviso la congruità dell'accordo sanzionatorio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. circa la pertinenzialità del telefono (strumento per le comunicazioni funzionali al traffico di stupefacenti) sia sintetica ma essenziale e quindi non sindacabile in cassazione perché riguarda valutazioni di merito. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). Nel caso di pena pattuita la motivazione dettagliata sugli aumenti a titolo di continuazione non è necessaria poiché l'imputato ha già concordato la congruità della pena complessiva.
art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che incrimina condotte relative agli stupefacenti; rappresenta il titolo di reato contestato al ricorrente.
Principio generale sulla continuazione fra reati; le Sezioni Unite hanno richiesto motivazione distinta per gli aumenti quando il giudice determina autonomamente la pena, ma tale esigenza non è stata estesa alle ipotesi di pena concordata.
Prevede, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato nel caso concreto con fissazione della somma in euro 3.000,00.
Sezioni Unite, sentenza "Pizzone" n. 47127 del 24/6/2021 (Rv. 282269)
Giurisprudenza che impone, nel caso di reato continuato con pena determinata autonomamente dal giudice, che l'aumento per continuazione sia calcolato e motivato distintamente per ciascun reato satellite; la Corte qui ha chiarito che tale principio non si applica alle pene concordate ai sensi dell'art. 444.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni per ricorsi inammissibili; stabilisce principi utili a valutare la responsabilità (o l'assenza di colpa) nella proposizione del ricorso. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che escludessero l'applicazione delle sanzioni previste.
Massime di principio
- La motivazione richiesta per gli aumenti a titolo di continuazione (ai sensi dell'art. 81 c.p.) deve essere distinta e analitica quando il giudice determina autonomamente la pena; invece, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) tale esigenza motivazionale perde la sua funzione poiché l'imputato ha già condiviso la congruità dell'accordo sanzionatorio.
- Le decisioni di merito del giudice, come la valutazione della pertinenzialità di strumenti (es. telefoni) al traffico di stupefacenti, se corredate da motivazione essenziale e non apparente, non sono sindacabili in cassazione: la Corte di legittimità non procede a rinnovazione del giudizio di fatto.
- Per disporre la confisca è sufficiente che emerga la pertinenzialità funzionale del bene rispetto al reato (strumento per le comunicazioni o per il buon esito dell'azione delittuosa); la mera mancanza di estrapolazione di messaggi nel fascicolo non annulla automaticamente la pertinenzialità comprovata da complessivi elementi di prova.
- Un ricorso che non supera i controlli di ammissibilità è dichiarato inammissibile e può comportare condanna alle spese e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'esclusione di tali sanzioni richiede elementi per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, secondo i criteri indicati dalla Corte Costituzionale.
- Nelle impugnazioni in Cassazione la distinzione tra questioni di diritto (sindacabili) e questioni di fatto/merito (inammissibili al sindacato cieco) è centrale: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare un vizio di diritto o una carenza motivazionale che renda l'applicazione della norma incerta o contraddittoria.
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