Cassazione Penale, Sentenza n. 25022/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva plurime censure: 1) contraddittorietà e travisamento della motivazione in ordine al concorso dell'imputato nei reati ascrittigli e mancata valorizzazione di una conversazione audio acquisita; 2) travisamento della prova con riguardo alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione; 3) omessa motivazione circa la prognosi negativa sulle future condotte che ha giustificato il diniego dei benefici; 4) mancanza di motivazione sulla condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia; 5) violazione dell'art. 423 c.p.p. in relazione all'art. 552 c.p.p. per avere ritenuto condanna per un fatto diverso da quello contestato.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha adeguatamente motivato la responsabilità del Visconti alla luce di elementi fattuali acquisiti (in particolare conversazioni registrate) che indicano che il Visconti non aveva posto in essere violenza, avrebbe pagato la merce da lui presa e non avrebbe aiutato il complice Battaglia. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio volto a colmare le lacune motivazionali, valutare se il fatto accertabile sia diverso da quello contestato e verificare l'eventuale configurabilità del concorso. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri. La Corte ha altresì rilevato incongruenze nelle conclusioni della parte civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamato per le forme procedurali seguite nel procedimento di legittimità; la Corte indica che si è proceduto secondo le forme previste dal citato comma.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione: il ricorso ha esposto i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dall'articolo.
Richiamato dalla difesa per denunciare la sentenza che avrebbe riportato una condanna per fatto diverso; la Corte ha considerato il rilievo e disposto rinvio per verifiche fattuali e motivazionali.
Collegato all'art. 423 c.p.p.: la presunta discrepanza tra il fatto contestato e quello accertato impone verifica, e ciò ha giustificato l'annullamento con rinvio.
Richiamato in relazione alla possibile configurazione del concorso morale/strumentale: la Corte ha richiesto di valutare se sussistano i presupposti del concorso di persone nel reato alla luce delle risultanze probatorie.
Indicata come ipotesi alternativa in relazione alla determinazione della responsabilità concorrente; la Corte ha rimandato alla nuova cognizione la verifica della configurabilità di strumenti di partecipazione diversi.
Massime di principio
- Quando emergono elementi fattuali nuovi o non adeguatamente valorizzati (es. conversazioni registrate), il giudice d'appello deve motivare espressamente il valore probatorio di tali elementi rispetto alla ricostruzione dei fatti.
- La responsabilità per fatto altrui (concorso) richiede una motivazione specifica: non basta la responsabilità morale o l'affermazione generica di associazione, occorre verificare atti concreti che dimostrino cooperazione o partecipazione all'evento criminoso.
- Se la sentenza di merito non chiarisce se il fatto accertato corrisponde a quello contestato o omette di valutare circostanze che possono escludere il concorso, la Cassazione annulla con rinvio per colmare la lacuna motivazionale.
- La prova confessionale o ritenuta tale deve essere valutata con cautela; conversazioni registrate e dichiarazioni della vittima vanno entrambe pienamente considerate e motivate nella decisione.
- Il rigetto di benefici (es. sospensione condizionale) richiede motivazione specifica sulla prognosi di recidiva o pericolosità: l'omessa o generica motivazione su tale punto può determinare annullamento.
- Le richieste civili o di liquidazione del danno avanzate in sede di legittimità devono essere congrue e indirizzate correttamente: errori formali o domande incongrue possono essere richiamati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →