Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la qualificazione della misura di prevenzione ritenuta violata: sosteneva che si trattasse della sorveglianza speciale ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (senza obbligo di soggiorno) e non della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ex art. 6, comma 3. Ne deriverebbe che il fatto configurerebbe la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e non il delitto di cui al comma 2; ciò inciderebbe sulla qualificazione della recidiva, sulla competenza procedurale e sull'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che dal dispositivo del provvedimento applicativo e dal suo contesto risultasse chiaramente l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (richiamo alla formula "comune di residenza o dimora abituale" e prescrizione che imponeva la preventiva autorizzazione del Tribunale per allontanarsi). Perciò la condotta integra il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e non la contravvenzione. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 6, comma 3
"comune di residenza o dimora abituale"
La formulazione del dispositivo che delimita l'ambito spaziale con la formula del "comune di residenza o dimora abituale" e l'imposizione della preventiva autorizzazione del Tribunale per l'allontanamento configurano l'obbligo di soggiorno previsto dall'art. 6, comma 3
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 6, comma 1
Forma generale della sorveglianza speciale priva, se prevista isolatamente, dell'obbligo di soggiorno; distinta dalla fattispecie più rigorosa del comma 3
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 2
Prevede il delitto per chi viola una misura di prevenzione personale con obbligo di soggiorno; applicabile quando la misura sia effettivamente nella declinazione con obbligo
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 75, comma 1
Prevede la contravvenzione per la violazione di una sorveglianza speciale priva di obbligo di soggiorno; la distinzione tra comma 1 e comma 2 è determinante per la qualificazione del reato e per il rito
d.lgs. 6 settembre 2011 - art. 8, comma 3
In regime di sorveglianza speciale non altrimenti qualificato l'interessato ha l'onere di preventivo avviso alla prima Autorità (polizia locale), mentre l'onere di preventiva autorizzazione del Tribunale segnala un regime più gravoso (obbligo di soggiorno)
cod. proc. pen. - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali per ricorso infondato; applicata dalla Cassazione al ricorrente
Massime di principio
- Per stabilire se la sorveglianza speciale applicata comprenda l'obbligo di soggiorno bisogna leggere il provvedimento nel suo insieme, non limitandosi al solo riferimento temporale o alla durata.
- La presenza della formula "comune di residenza o dimora abituale" e, soprattutto, dell'onere di preventiva autorizzazione del Tribunale per l'allontanamento indicano l'effettivo obbligo di soggiorno (art. 6, comma 3 d.lgs. 159/2011).
- Se la misura è qualificata come sorveglianza con obbligo di soggiorno, la violazione configura il delitto di cui all'art. 75, comma 2; se invece manca l'obbligo, la violazione è contravvenzione ex comma 1: la distinzione incide su pena, recidiva e percorso processuale.
- Nei provvedimenti camerali e amministrativi del giudice che applicano misure di prevenzione occorre valutare il contesto e la richiesta del Pubblico Ministero riprodotta nel provvedimento per desumere la natura effettiva della misura.
- Per impugnare con successo la qualificazione della misura è necessario dimostrare un dubbio ragionevole sulla corretta interpretazione testuale e contestuale del provvedimento applicativo; mere contestazioni formali della durata o di singole parole sono spesso insufficienti.
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