Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giaquinta era accusato di non essersi presentato in Commissariato nel giorno 18/11/2017 nella fascia oraria prevista dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), reato ritenuto ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova dell'omessa presentazione, in quanto la relazione dell'Assistente Cortese attestava la mancata presentazione soltanto in relazione al turno di servizio iniziato alle ore 19 e non forniva elementi per escludere una presentazione in orario antecedente; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale avrebbe motivato la negazione richiamando la personalità dell'imputato, i precedenti e la pericolosità sociale invece dei parametri previsti dall'art. 131-bis e dall'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo congrua e logica la valutazione della Corte territoriale: l'attestazione dell'Assistente, presumibilmente redatta consultando il registro di presenza dell'intera giornata, era sufficiente e il ricorrente non aveva precisato tempi alternativi che permettessero approfondimenti. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello aveva motivato la negazione della causa di non punibilità con riferimenti alla personalità e ai precedenti dell'imputato, criteri non pertinenti ai fini dell'art. 131-bis che richiede una valutazione fondata sui parametri dell'art. 133, primo comma. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione relativa all'art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La norma è stata applicata per qualificare il fatto come omissione dell'obbligo di presentazione alla P.A.; la Corte ha ritenuto sufficiente la certificazione di servizio dell'operatore, integrata dalla consultazione del registro di presenza, per provare l'omissione entro la fascia oraria prescritta
La Corte ha richiamato che l'applicazione della causa di non punibilità deve essere valutata con riferimento ai parametri stabiliti dalla norma e collegati agli elementi di cui all'art. 133, primo comma, non sulla base della personalità o dei precedenti dell'imputato
La giurisprudenza e la sentenza indicano che i criteri rilevanti per valutare l'esiguità del disvalore sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; questi sono i parametri da usare per l'art. 131-bis
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 176/2020
Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in questo procedimento
Massime di principio
- Per reati consistenti nell'omessa presentazione prevista da una misura di prevenzione, la prova può essere basata sulle attestazioni di servizio integrate dal registro di presenza: il giudice può ritenere credibile la ricostruzione anche se l'operatore ha prestato servizio solo in una parte della giornata, quando risulti che la documentazione è stata consultata per l'intera giornata
- La difesa che contesti la prova di mancata presentazione dovrebbe indicare con precisione tempi alternativi e produrre elementi che rendano necessario un approfondimento istruttorio, altrimenti il giudice di merito può ritenere insufficiente la contestazione
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. va valutata sulla base dei parametri di cui all'art. 133, primo comma (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Non sono rilevanti, per applicare l'art. 131-bis, elementi attinenti alla personalità del reo o ai precedenti, se non nella misura in cui possano costituire indici di abitualità (e solo se plurimi e di analoga natura)
- Se il giudice del merito motiva la negazione dell'art. 131-bis richiamando solo la personalità, i precedenti o la pericolosità sociale senza applicare i criteri di cui all'art. 133, la decisione è viziata e la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
- In casi simili, è utile per la difesa richiedere specifiche valutazioni su grado di colpevolezza e danno/pericolo e documentare l'assenza di abitualità del comportamento per favorire il riconoscimento della causa di non punibilità
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