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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giaquinta era accusato di non essersi presentato in Commissariato nel giorno 18/11/2017 nella fascia oraria prevista dalla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), reato ritenuto ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla prova dell'omessa presentazione, in quanto la relazione dell'Assistente Cortese attestava la mancata presentazione soltanto in relazione al turno di servizio iniziato alle ore 19 e non forniva elementi per escludere una presentazione in orario antecedente; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale avrebbe motivato la negazione richiamando la personalità dell'imputato, i precedenti e la pericolosità sociale invece dei parametri previsti dall'art. 131-bis e dall'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo congrua e logica la valutazione della Corte territoriale: l'attestazione dell'Assistente, presumibilmente redatta consultando il registro di presenza dell'intera giornata, era sufficiente e il ricorrente non aveva precisato tempi alternativi che permettessero approfondimenti. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte d'appello aveva motivato la negazione della causa di non punibilità con riferimenti alla personalità e ai precedenti dell'imputato, criteri non pertinenti ai fini dell'art. 131-bis che richiede una valutazione fondata sui parametri dell'art. 133, primo comma. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla valutazione relativa all'art. 131-bis e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame su quel punto; per il resto il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La norma è stata applicata per qualificare il fatto come omissione dell'obbligo di presentazione alla P.A.; la Corte ha ritenuto sufficiente la certificazione di servizio dell'operatore, integrata dalla consultazione del registro di presenza, per provare l'omissione entro la fascia oraria prescritta

  • codice penale, art. 131-bis

    La Corte ha richiamato che l'applicazione della causa di non punibilità deve essere valutata con riferimento ai parametri stabiliti dalla norma e collegati agli elementi di cui all'art. 133, primo comma, non sulla base della personalità o dei precedenti dell'imputato

  • codice penale, art. 133

    La giurisprudenza e la sentenza indicano che i criteri rilevanti per valutare l'esiguità del disvalore sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; questi sono i parametri da usare per l'art. 131-bis

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 176/2020

    Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta in questo procedimento

Massime di principio

  • Per reati consistenti nell'omessa presentazione prevista da una misura di prevenzione, la prova può essere basata sulle attestazioni di servizio integrate dal registro di presenza: il giudice può ritenere credibile la ricostruzione anche se l'operatore ha prestato servizio solo in una parte della giornata, quando risulti che la documentazione è stata consultata per l'intera giornata
  • La difesa che contesti la prova di mancata presentazione dovrebbe indicare con precisione tempi alternativi e produrre elementi che rendano necessario un approfondimento istruttorio, altrimenti il giudice di merito può ritenere insufficiente la contestazione
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. va valutata sulla base dei parametri di cui all'art. 133, primo comma (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Non sono rilevanti, per applicare l'art. 131-bis, elementi attinenti alla personalità del reo o ai precedenti, se non nella misura in cui possano costituire indici di abitualità (e solo se plurimi e di analoga natura)
  • Se il giudice del merito motiva la negazione dell'art. 131-bis richiamando solo la personalità, i precedenti o la pericolosità sociale senza applicare i criteri di cui all'art. 133, la decisione è viziata e la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
  • In casi simili, è utile per la difesa richiedere specifiche valutazioni su grado di colpevolezza e danno/pericolo e documentare l'assenza di abitualità del comportamento per favorire il riconoscimento della causa di non punibilità

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