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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato in via abbreviata per associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270-bis c.p.), istigazione a delinquere con finalità di terrorismo (art. 302 c.p.), apologia di reato tramite strumenti informatici (art. 414, commi 3 e 4 c.p.) e tentate lesioni aggravate da finalità di terrorismo e odio religioso (capo D). Ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione e di applicazione di legge: censurava l'accertamento della partecipazione associativa basato su un "contatto operativo" anche indiretto e "flessibile", la valutazione dei propositi e della loro concretezza in assenza di atti idonei, l'applicazione dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis), la mancata disamina dell'elemento soggettivo previsto dall'art. 270-sexies, l'insufficienza dell'idoneità istigatoria verso il presunto indottrinato e la carenza motivazionale in relazione all'apologia e al nesso teleologico aggravante; inoltre contestava la qualificazione, quale tentativo di lesioni, dell'episodio con la bottiglia di vetro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato eccetto l'ultimo motivo relativo al capo D (tentate lesioni aggravate). Sono state confermate le condanne per associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis), per istigazione (art. 302) e per apologia via strumenti informatici (art. 414, commi 3-4), nonché l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis) e della finalità terroristica ai sensi dell'art. 270-sexies. I giudici di legittimità hanno ritenuto sufficienti le intercettazioni, i contatti informatici (incluso accesso a siti jihadisti nel deep web), l'invio di fondi, i consigli ricevuti (cambio utenza, rarefazione contatti), e le pubblicazioni su Facebook come elementi concreti di adesione e attività operativa. Tuttavia la Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza in relazione al capo D e ha rimesso la valutazione di quel fatto al giudice di merito, perché dalle risultanze non emerge in modo univoco l'intenzionalità lesiva necessaria per la fattispecie contestata (potrebbe trattarsi di minaccia anziché tentato delitto).

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo internazionale)

    La Corte ha confermato che, per le associazioni jihadiste 'polverizzate', è sufficiente un 'contatto operativo' anche indiretto o 'flessibile' con la struttura madre purché vi siano condotte concrete (propositi terroristici, accesso a materiale operativo, trasferimenti di fondi, cambi di utenza, proselitismo) che dimostrino l'innesto dell'agente nella rete e la sua disponibilità a contribuire agli scopi del gruppo; si parla quindi di un reato di pericolo presunto la cui configurazione non richiede una formale accettazione dall'alto quando esistono evidenze di adesione operativa

  • art. 270-sexies cod. pen. (elemento specificante: finalità terroristica)

    L'aggravante per finalità terroristica richiede che la condotta sia concretamente idonea, nel contesto, a produrre un 'grave danno' a un Paese o a un'organizzazione internazionale; la Corte ha ritenuto che la pianificazione di attentati contro simboli della cristianità e l'autoaddestramento alla costruzione di ordigni costituiscano inserimento in una serie causale idonea a tale scopo

  • art. 302 cod. pen. (istigazione a delinquere contro la personalità interna o internazionale dello Stato)

    Il reato è valutato come delitto di pericolo concreto: l'istigazione deve essere diretta a soggetti individuati e concretamente idonea, ex ante, a suscitare il proposito di commettere delitti. La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie per l'attività di indottrinamento e proselitismo compiuta dall'imputato nei confronti di un soggetto identificato

  • art. 414, commi 3 e 4 cod. pen. (apologia di reato tramite strumenti informatici/telematici)

    La pubblicazione e condivisione su profilo Facebook di materiale apologetico e propagandistico ha potenzialità diffusiva indefinita; la Corte ha ritenuto che tale condotta possa integrare il reato quando sia idonea, per modalità e contenuto, a determinare l'emulazione e l'adesione, e quindi a incrementare il pericolo di reati analoghi

  • art. 61-bis cod. pen. (circostanza aggravante della transnazionalità)

    richiamata come art. 4 della legge 16 marzo 2006, n.146

    L'aggravante si applica quando la commissione del reato sia determinata o agevolata dall'apporto di un gruppo criminale operante in più Stati; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in presenza di collegamenti con aderenti al Daesh in Danimarca, Somalia e Kenya e di attività informative/proselitistiche con finalità terroristiche rivolte all'Italia

  • art. 115 cod. pen. (concorso o rapporto tra reati/fattispecie)

    Citato nella discussione difensiva riguardo alla necessità di atti idonei a concretizzare i propositi; la Corte ha però valorizzato che l'insieme delle condotte appare idoneo ad integrare il contributo all'associazione e la connotazione terroristica

Massime di principio

  • Per associazioni jihadiste 'disseminate' la prova dell'adesione non richiede una formale accettazione dall'ente centrale: contatti operativi, anche mediati via rete, download di materiale operativo (es. costruzione ordigni), trasferimenti di fondi, cambio ripetuto di utenza e attività di proselitismo possono dimostrare l'innesto del singolo nella struttura
  • Il delitto di associazione con finalità di terrorismo è reato di pericolo presunto; pertanto, l'insieme di comportamenti che incrementano il rischio globale (non solo atti isolati) può giustificare la condanna
  • L'aggravante della transnazionalità richiede un contributo collegabile a un gruppo attivo in più Stati: collegamenti con aderenti esteri, raccolta fondi transnazionale o uso di risorse di network esteri sono indici rilevanti
  • Istigazione e apologia telematica sono valutate guardando alla concretezza della potenzialità emulativa e alla diffusività del mezzo: pubblicazioni accessibili e propaganda online possono integrare reato se il contenuto è idoneo a suscitare emulazione o adesione
  • Non tutto il materiale web o i propositi sono automaticamente reato: la condanna richiede condotte esteriori significative. Mere informazioni o idee non punibili se non accompagnate da atti concreti idonei a realizzare il proposito
  • Nel caso di reati tentati (es. tentate lesioni) è necessario accertare l'intenzionalità e l'idoneità ex ante degli atti posti in essere; se gli elementi non chiariscono la volontà lesiva, la fattispecie potrebbe essere ricondotta a minaccia o altro reato meno grave
  • La valutazione delle prove in materia di terrorismo richiede analisi d'insieme: singoli indici deboli possono acquisire rilevanza quando letti nella loro convergenza (contatti, attività online, finanziamenti, misure di occultamento)
  • In sede di impugnazione in Cassazione la critica alla motivazione deve dimostrare illogicità o violazione di legge: la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la prova è limitata solo da palese contraddittorietà o difetto di motivazione

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