Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: l'imputato era accusato di aver, in concorso con altri e a fine di profitto, creato imprese e presentato richieste di assunzione fittizie per procurare l'ingresso di 15 cittadini stranieri. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione, per eccessiva motivazione per relationem e mancato esame puntuale delle difese (in particolare l'interrogatorio di garanzia in cui dichiarava inconsapevolezza); 2) violazione di legge e erronea qualificazione della condotta rispetto al requisito del "fine di profitto" e alla riforma operata dalla legge 15/7/2009 n.94, con conseguente possibile riqualificazione nella fattispecie base e prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito, che ricostruivano dettagliatamente le condotte (costituzione di imprese fittizie, richieste di assunzione fittizie, ottenimento di nulla osta) e si fondavano su dichiarazioni auto-eteroaccusatorie dei correi e su riscontri investigativi. È stato ritenuto provato il fine di profitto (compenso di 2.000 euro) e la fattispecie è ricondotta ai commi 3 e ss. dell'art.12 del T.U. immigrazione anche dopo la legge n.94/2009. Disposte la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis
Le condotte costitutive di pratiche di assunzione fittizie finalizzate a procurare l'ingresso di stranieri rientrano nei commi aggravati dell'art.12; il fatto di organizzare l'ingresso di 5 o più persone, o l'azione di 3 o più persone in concorso, mantiene la rilevanza aggravata anche dopo la riforma del 2009.
legge 15 luglio 2009, n. 94
La novella non opera una retrocessione automatica di tutte le condotte nella fattispecie base: quando permangono caratteristiche aggravanti (numero di persone, concorso di più soggetti, finalità di profitto) la fattispecie aggravata continua ad applicarsi.
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Richiamato in tema di successione delle leggi nel tempo per valutare l'applicabilità delle modifiche normative al caso concreto; non ha favorito la riqualificazione in reato base nel caso concreto.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Valore probatorio delle dichiarazioni rese da imputati e dai terzi: le dichiarazioni auto-eteroaccusatorie, se ritenute credibili e corroborate da riscontri, possono costituire prova adeguata di responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermata in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La creazione di imprese fittizie e la presentazione di assunzioni fittizie a favore di stranieri, quando finalizzate all'ottenimento di permessi/nulla osta, integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato.
- Il "fine di profitto" può essere desunto dal contesto fattuale e da elementi concreti (es. compensi ricevuti) anche se non dichiarato esplicitamente dall'imputato.
- Le dichiarazioni auto- e etero-accusatorie hanno valore probatorio se ritenute credibili dal giudice e corroborate da riscontri oggettivi; la Cassazione verifica la tenuta logica delle argomentazioni del giudice di merito ma non sostituisce la valutazione sulla credibilità.
- Una motivazione che richiama la decisione di primo grado non è di per sé insufficiente se nel complesso risultano esplicitate le ragioni che hanno determinato il convincimento e sono considerati i fatti salienti; non è necessario rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva quando queste risultano incompatibili con la decisione.
- La riforma normativa (legge n.94/2009) non determina automaticamente la riqualificazione in reato base: occorre valutare se permangono gli elementi qualificanti (numero di persone coinvolte, concorso tra più soggetti, finalità di profitto).
- In sede di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione e della tenuta degli argomenti probatori, senza riesame libero della prova.
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