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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: l'imputato era accusato di aver, in concorso con altri e a fine di profitto, creato imprese e presentato richieste di assunzione fittizie per procurare l'ingresso di 15 cittadini stranieri. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione, per eccessiva motivazione per relationem e mancato esame puntuale delle difese (in particolare l'interrogatorio di garanzia in cui dichiarava inconsapevolezza); 2) violazione di legge e erronea qualificazione della condotta rispetto al requisito del "fine di profitto" e alla riforma operata dalla legge 15/7/2009 n.94, con conseguente possibile riqualificazione nella fattispecie base e prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto adeguatamente motivate le decisioni di merito, che ricostruivano dettagliatamente le condotte (costituzione di imprese fittizie, richieste di assunzione fittizie, ottenimento di nulla osta) e si fondavano su dichiarazioni auto-eteroaccusatorie dei correi e su riscontri investigativi. È stato ritenuto provato il fine di profitto (compenso di 2.000 euro) e la fattispecie è ricondotta ai commi 3 e ss. dell'art.12 del T.U. immigrazione anche dopo la legge n.94/2009. Disposte la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 12, commi 3 e 3-bis, lett. a) e c-bis

    Le condotte costitutive di pratiche di assunzione fittizie finalizzate a procurare l'ingresso di stranieri rientrano nei commi aggravati dell'art.12; il fatto di organizzare l'ingresso di 5 o più persone, o l'azione di 3 o più persone in concorso, mantiene la rilevanza aggravata anche dopo la riforma del 2009.

  • legge 15 luglio 2009, n. 94

    La novella non opera una retrocessione automatica di tutte le condotte nella fattispecie base: quando permangono caratteristiche aggravanti (numero di persone, concorso di più soggetti, finalità di profitto) la fattispecie aggravata continua ad applicarsi.

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato in tema di successione delle leggi nel tempo per valutare l'applicabilità delle modifiche normative al caso concreto; non ha favorito la riqualificazione in reato base nel caso concreto.

  • art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Valore probatorio delle dichiarazioni rese da imputati e dai terzi: le dichiarazioni auto-eteroaccusatorie, se ritenute credibili e corroborate da riscontri, possono costituire prova adeguata di responsabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, confermata in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La creazione di imprese fittizie e la presentazione di assunzioni fittizie a favore di stranieri, quando finalizzate all'ottenimento di permessi/nulla osta, integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato.
  • Il "fine di profitto" può essere desunto dal contesto fattuale e da elementi concreti (es. compensi ricevuti) anche se non dichiarato esplicitamente dall'imputato.
  • Le dichiarazioni auto- e etero-accusatorie hanno valore probatorio se ritenute credibili dal giudice e corroborate da riscontri oggettivi; la Cassazione verifica la tenuta logica delle argomentazioni del giudice di merito ma non sostituisce la valutazione sulla credibilità.
  • Una motivazione che richiama la decisione di primo grado non è di per sé insufficiente se nel complesso risultano esplicitate le ragioni che hanno determinato il convincimento e sono considerati i fatti salienti; non è necessario rispondere puntualmente a ogni singola deduzione difensiva quando queste risultano incompatibili con la decisione.
  • La riforma normativa (legge n.94/2009) non determina automaticamente la riqualificazione in reato base: occorre valutare se permangono gli elementi qualificanti (numero di persone coinvolte, concorso tra più soggetti, finalità di profitto).
  • In sede di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione e della tenuta degli argomenti probatori, senza riesame libero della prova.

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