Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio processuale: Peliuc era stato giudicato in sua assenza per la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 286/1998 (ingresso nel territorio dello Stato in violazione della normativa sull'immigrazione). Il difensore di ufficio aveva rifiutato la domiciliazione già eletta in fase di indagini; l'imputato fu quindi citato con le forme previste per gli irreperibili. Il ricorrente sostiene che non sussistevano le condizioni per celebrare il processo in sua assenza, poiché mancava la certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza del procedimento o si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (che peraltro aveva rifiutato la domiciliazione) non garantiva la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; pertanto mancavano le condizioni richieste dall'art. 420-bis, comma 2, c.p.p. per celebrare il dibattimento in sua assenza. Il giudice a quo avrebbe dovuto verificare altri elementi che attestassero l'effettiva relazione professionale e la conoscenza del procedimento o, in mancanza, procedere secondo gli artt. 420-quater e 484 c.p.p. La sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi per la rinnovata celebrazione del giudizio al Giudice di pace di Cremona, in diversa persona fisica, in applicazione analogica dell'art. 623, c.1, lett. d) c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)
Norma sostanziale che configura la contravvenzione per ingresso irregolare nello Stato; usata quale fattispecie contestata all'imputato.
Disciplina la domiciliazione presso il difensore; la Corte ha evidenziato che la sola elezione di domicilio non produce effetto se il difensore rifiuta la domiciliazione.
Prevede le forme di citazione per gli irreperibili; applicata per la chiamata a giudizio dell'imputato non rintracciabile, ma non sufficiente da sola a giustificare il processo in assenza se manca la prova della conoscenza del procedimento.
Stabilisce le condizioni perché il processo si svolga in assenza dell'imputato (certezza della conoscenza del procedimento o sua volontaria sottrazione); la Corte ha ritenuto che tali condizioni non fossero accertate.
art. 420-quater e art. 484 c.p.p.
Prevedono modalità alternative/procedure integrative per accertare la conoscenza del procedimento e per il dibattimento; la Corte ha indicato che il giudice avrebbe dovuto attivarsi secondo tali norme in mancanza di prova di conoscenza.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale temporanea che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata per spiegare la modalità del procedimento di cassazione.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
Consente, nell'annullamento senza rinvio, di disporre la trasmissione degli atti per la rinnovata celebrazione del giudizio al medesimo ufficio in diversa persona fisica; la Corte l'ha richiamata per disporre la rinnovazione davanti a un diverso giudice del Giudice di pace di Cremona.
Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021 (Joseph Austin)
Giurisprudenza richiamata a conferma che la citazione per irreperibilità non esaurisce la verifica della conoscenza effettiva del procedimento.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail)
Precedente di legittimità che sottolinea che l'elezione di domicilio presso il difensore, senza accettazione di quest'ultimo, non costituisce prova sufficiente della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
Massime di principio
- La celebrazione del processo in assenza dell'imputato richiede la prova che l'interessato abbia effettivamente avuto conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza; la mera citazione per irreperibilità non è sufficiente.
- L'elezione di domicilio presso un difensore non vale automaticamente come prova di conoscenza del processo se il difensore non ha accettato la domiciliazione; il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la comunicazione tra difensore e assistito.
- In mancanza di elementi che attestino la conoscenza del procedimento, il giudice deve attivare le procedure previste dagli artt. 420-quater e 484 c.p.p. prima di procedere al dibattimento in assenza.
- La mancata verifica di tali condizioni integra un vizio procedurale che può portare all'annullamento della sentenza di condanna pronunciata in assenza.
- Quando la Corte di cassazione annulla senza rinvio, può comunque disporre la trasmissione degli atti per la rinnovata celebrazione del giudizio al medesimo ufficio ma dinanzi a un diverso giudice (applicazione dell'art. 623 c.p.p.).
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