Cassazione Civile, Ordinanza n. 14616/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente aveva impugnato in Cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi, ma il provvedimento si concentra su un profilo preliminare: la procura speciale rilasciata al difensore non risultava conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, perché pur indicando gli estremi del decreto impugnato e una data del mandato successiva al deposito del provvedimento, non conteneva una certificazione esplicita del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Il Ministero non ha svolto difese nel merito, limitandosi a chiedere di partecipare all'eventuale udienza di discussione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, secondo l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 data dalle Sezioni Unite, la procura speciale per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale deve contenere in modo esplicito la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore anche quanto a tale posteriorità. Poiché tale certificazione mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente
La Corte ribadisce che, nel ricorso per cassazione avverso decreti resi nel procedimento di protezione internazionale, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente la posteriorità del rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Richiamato come parametro ordinario di rilascio della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e di certificazione.
Richiamato come disposizione generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Richiamati nel passaggio relativo alla sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri l'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13.
artt. 28 e 46, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
Richiamati come parametri eurounitari evocati nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
artt. 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri eurounitari evocati nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Richiamati come parametri convenzionali evocati nel controllo di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso decreti resi in materia di protezione internazionale, la procura speciale è soggetta a un requisito formale rafforzato: la data del rilascio deve risultare espressamente successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
- La mancanza della certificazione della data della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una specifica ipotesi prevista dalla disciplina speciale.
- La procura redatta in calce al ricorso non basta se non contiene un'esplicita attestazione, da parte del difensore, della posteriorità temporale richiesta dalla norma speciale.
- Quando la parte intimata non svolge difese, la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →