Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28393/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto di locazione del 2002 relativo a un compendio immobiliare nel quale la società conduttrice aveva realizzato opere che qualificava come addizioni e migliorie, chiedendo in giudizio: (i) un indennizzo di euro 840.750,00 per tali opere; (ii) la restituzione di euro 197.485,00 versati per oneri di condono/sanatoria edilizia. Il Tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale della controparte per canoni locativi asseritamente dovuti; la Corte d'appello aveva confermato, poi la Cassazione con sentenza n. 23701/2016 aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello di Roma ha nuovamente rigettato l'appello della conduttrice e compensato le spese dei precedenti gradi, condannandola alle spese del rinvio. Contro tale sentenza la società ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e dell'art. 1593 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale fosse stata male interpretata come attributiva di un compenso per l'interruzione del rapporto e per il mancato godimento delle addizioni; 2) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. e dell'art. 191 c.p.c., oltre a vizio di omesso esame, per avere la Corte negato la prova delle spese e ritenuto esplorativa la consulenza tecnica richiesta; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 113 c.p.c. e degli artt. 2033 ss. c.c. e 1150 c.c., assumendo che la domanda di restituzione degli oneri di condono dovesse essere comunque esaminata e qualificata come ripetizione di indebito o azione analoga, e non respinta con la motivazione per cui non si vedeva a che titolo la locatrice dovesse restituire le somme. La Suprema Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali e dichiara il ricorso inammissibile, anzitutto per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché l'esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo è ritenuta insufficiente a rendere percepibili il fatto sostanziale e processuale e, quindi, l'oggetto delle censure; inoltre osserva che, anche a voler scrutinare i motivi, essi sarebbero inammissibili perché non riproducono adeguatamente la clausola contrattuale, non si confrontano con la motivazione impugnata e, in parte, formulano contestazioni che mirano a una diversa valutazione del materiale istruttorio, o pretendono una qualificazione giuridica della domanda non sorretta da adeguata allegazione e deduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il difetto di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c., osservando che il ricorso non consentiva di cogliere con chiarezza la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti. Ha aggiunto, in via subordinata, che i tre motivi sarebbero comunque inammissibili: il primo perché non riproduceva la clausola contrattuale e non si confrontava con la motivazione della sentenza; il secondo perché mirava a una rivalutazione della prova e non indicava puntualmente dove la documentazione fosse stata dedotta e valorizzata; il terzo perché pretendeva una diversa qualificazione della domanda di restituzione senza una specifica allegazione e senza superare il rilievo della abusività delle opere. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa, sia pure sommaria, del fatto sostanziale e processuale, sufficiente a consentire alla Corte la comprensione delle censure senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, neppure alla sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo che si fonda su un documento o su una clausola contrattuale deve riprodurne adeguatamente il contenuto e indicarne specificamente la rilevanza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto decisivo effettivamente discusso e non può essere invocato in modo generico.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova presuppone la corretta individuazione dell'onere probatorio e non consente di supplire al mancato assolvimento dell'onere mediante consulenza tecnica esplorativa.

  • art. 2702 c.c.

    La doglianza sulla prova documentale deve confrontarsi con l'efficacia probatoria propria della scrittura privata o del documento richiamato.

  • art. 191 c.p.c.

    La consulenza tecnica non può essere disposta in funzione esplorativa per colmare carenze probatorie della parte onerata.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice applica d'ufficio la norma giuridica pertinente, ma la qualificazione della domanda resta vincolata al principio di allegazione e alla domanda proposta.

  • art. 2909 c.c.

    La censura sul giudicato non è idonea, da sola, a superare i limiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di ripetizione dell'indebito richiede una base fattuale e giuridica coerente, che nel caso non era stata adeguatamente costruita nel ricorso.

  • art. 2040 c.c.

    L'azione richiamata dalla parte non può essere invocata in modo astratto senza una chiara allegazione dei presupposti applicativi.

  • art. 1150 c.c.

    Il richiamo all'indennità per miglioramenti è stato prospettato solo in via subordinata, ma senza una compiuta correlazione con la domanda e con i fatti allegati.

  • art. 1592 c.c.

    È evocato dal ricorrente come disciplina ordinaria dei miglioramenti, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta per difetto di specificità del motivo.

  • art. 1593 c.c.

    È evocato dal ricorrente come disciplina delle addizioni, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché non si confronta adeguatamente con la motivazione impugnata.

  • art. 1372 c.c.

    Il ricorrente lo richiama per sostenere la portata vincolante della clausola contrattuale, ma senza una critica autosufficiente della interpretazione data dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole ermeneutiche contrattuali possono essere denunciate in cassazione solo indicando concretamente in cosa la loro applicazione sia stata violata.

  • art. 1366 c.c.

    Il criterio di buona fede nell'interpretazione del contratto non può essere invocato in modo generico o come pretesto per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti non può limitarsi alla mera riproduzione di brani della sentenza impugnata: deve rendere autonoma e immediata la comprensione della vicenda sostanziale e processuale.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio o del contratto.
  • La deduzione di violazione delle norme ermeneutiche del contratto richiede l'indicazione puntuale della clausola interpretata, del significato attribuito dal giudice e dell'errore commesso; non basta prospettare un'interpretazione alternativa.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per supplire alla mancanza di prova della parte onerata, quando l'accertamento richiesto abbia natura esplorativa.
  • La qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice presuppone che i fatti costitutivi e i presupposti dell'azione siano stati adeguatamente allegati dalla parte; non è sufficiente evocare in astratto una diversa norma sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppelloRicorso per cassazioneContratto preliminareLocazione commerciale
RamiProcesso civileContrattiImmobiliareLocazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.