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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07854/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, da una società a un'altra, di personale e attività informatiche qualificato come cessione di ramo d'azienda. Il lavoratore ha contestato la validità della cessione del rapporto di lavoro, sostenendo che non vi fosse un ramo autonomo di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e che mancasse il suo consenso, con conseguente permanenza del rapporto in capo alla cedente. I giudici di merito hanno ritenuto insussistente un vero ramo autonomo, osservando che il complesso trasferito non aveva autonomia funzionale e organizzativa, era stato individuato poco prima del trasferimento dalla società cedente, il personale non presentava un bagaglio professionale tale da rendere autonomo il gruppo e i processi decisionali erano rimasti in capo alla cedente. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2112 c.c. e della normativa UE, sostenendo che il ramo potesse essere individuato dalle parti al momento del trasferimento senza necessità di preesistenza; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la neocostituita cessionaria avrebbe operato esclusivamente grazie ai rami ceduti, entrando in un nuovo settore con il know-how del personale trasferito; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato l'autonomia organizzativa e produttiva dei rami ceduti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della società cedente che aveva depositato rinuncia al ricorso a seguito di conciliazione generale con il lavoratore. Quanto al ricorso della società cessionaria, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che per il trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è necessario che il ramo sia già dotato, al momento dello scorporo, di autonomia funzionale e capacità di svolgere autonomamente la propria attività senza integrazioni rilevanti del cessionario; tale autonomia deve inoltre preesistere al trasferimento. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fatto corretta applicazione di tali principi, avendo accertato in fatto l'assenza di un ramo autonomo e l'inidoneità delle censure a sovvertire la valutazione di merito. Ha inoltre precisato che la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La società cessionaria è stata condannata alle spese in favore del lavoratore, con ulteriore contributo unificato ove dovuto; le spese del giudizio estinto sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede un'articolazione funzionalmente autonoma, capace di svolgere autonomamente la propria attività con mezzi propri; l'autonomia deve preesistere al trasferimento e non può essere creata contestualmente all'operazione.

  • Direttiva CE n. 23/2001

    Richiamata come parametro interpretativo della disciplina del trasferimento d'azienda, nel senso che l'entità economica ceduta deve conservare la propria autonomia preesistente al trasferimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti legali, non quando si contesti la mera valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può riguardare la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove, poiché tale attività rientra nel suo prudente apprezzamento, salvo il caso di prova legale disattesa o recepita erroneamente.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Citatta per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 390 c.p.c.

    Richiamato per la rinuncia al ricorso depositata dalla società che aveva conciliato la controversia.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Utilizzato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel trasferimento di un ramo d'azienda, l'elemento decisivo è l'esistenza di un complesso già funzionalmente autonomo, idoneo a perseguire uno scopo produttivo con mezzi propri e senza integrazioni sostanziali del cessionario.
  • L'autonomia del ramo ceduto deve preesistere al trasferimento: non è sufficiente che le parti lo individuino o lo costituiscano in prossimità dell'operazione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto l'assenza di autonomia funzionale e organizzativa del complesso ceduto, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei parametri di legge, non attraverso una mera rilettura delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste quando la censura mira solo a contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie; occorre invece allegare l'utilizzazione di prove non dedotte, l'uso di prove d'ufficio fuori dai casi consentiti o la disapplicazione delle regole legali di prova.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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