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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20495/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale e il successivo atto di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie emessi nei confronti di una società importatrice per l’importazione di fibre sintetiche in fiocco di poliestere. L’amministrazione contestava che la merce, dichiarata proveniente dalla Malesia e assoggettata a dazio agevolato del 4%, provenisse in realtà dalla Cina, con applicazione del dazio antidumping del 24,6%. Dopo che la CTP aveva annullato l’atto sanzionatorio, la CTR aveva riformato la decisione, richiamando la stretta connessione con il giudizio sull’atto impositivo presupposto. In cassazione l’Agenzia lamentava, con unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sull’accertamento doganale, denunciando la violazione degli artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 274 e 295 c.p.c. La società, con controricorso e ricorso incidentale, sosteneva che la CTR non avesse esaminato i motivi di appello incidentale e riproponeva tali doglianze, deducendo in sostanza violazione dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia per carenza di interesse, poiché nella stessa camera di consiglio era stata decisa la controversia relativa all’atto impositivo presupposto, con conferma della statuizione di appello, rendendo superflua la riunione. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, osservando che la CTR aveva in realtà espressamente respinto l’appello incidentale; pertanto la società avrebbe dovuto censurare la statuizione di rigetto, non limitarsi a riproporre i motivi di appello. Entrambi i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili e le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la questione che si assume pregiudiziale è stata già definita in modo contestuale da un’altra decisione della Corte, rendendo superflua la sospensione o la riunione dei giudizi.
  • Chi impugna in cassazione una statuizione di rigetto deve censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; non è sufficiente riproporre i motivi di appello quando il giudice di merito abbia comunque espresso un rigetto, ancorché privo di motivazione articolata.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando dagli atti risulti che il giudice di appello abbia espressamente deciso sul gravame incidentale, anche se con formula sintetica.
  • La carenza di interesse processuale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché la Corte non può essere investita di questioni che non incidono più concretamente sulla posizione della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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