Cassazione Civile, Ordinanza n. 20495/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale e il successivo atto di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie emessi nei confronti di una società importatrice per l’importazione di fibre sintetiche in fiocco di poliestere. L’amministrazione contestava che la merce, dichiarata proveniente dalla Malesia e assoggettata a dazio agevolato del 4%, provenisse in realtà dalla Cina, con applicazione del dazio antidumping del 24,6%. Dopo che la CTP aveva annullato l’atto sanzionatorio, la CTR aveva riformato la decisione, richiamando la stretta connessione con il giudizio sull’atto impositivo presupposto. In cassazione l’Agenzia lamentava, con unico motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio sulle sanzioni in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale sull’accertamento doganale, denunciando la violazione degli artt. 29, 39, comma 1-bis, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 274 e 295 c.p.c. La società, con controricorso e ricorso incidentale, sosteneva che la CTR non avesse esaminato i motivi di appello incidentale e riproponeva tali doglianze, deducendo in sostanza violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell’Agenzia per carenza di interesse, poiché nella stessa camera di consiglio era stata decisa la controversia relativa all’atto impositivo presupposto, con conferma della statuizione di appello, rendendo superflua la riunione. Ha poi dichiarato inammissibile anche il ricorso incidentale della società, osservando che la CTR aveva in realtà espressamente respinto l’appello incidentale; pertanto la società avrebbe dovuto censurare la statuizione di rigetto, non limitarsi a riproporre i motivi di appello. Entrambi i ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili e le spese sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato come parametro per dedurre la nullità della sentenza impugnata per asserita violazione di norme processuali.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di sospensione del giudizio tributario.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base normativa per la sospensione del processo tributario in presenza di una questione pregiudiziale.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in combinato disposto con le norme sulla sospensione e sulla riunione dei giudizi tributari.
richiamato quale norma sulla riunione di cause connesse.
richiamato come norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il coordinamento con le norme del codice di procedura civile nel processo tributario.
richiamato dalla società per sostenere che la CTR non si sarebbe pronunciata sui motivi di appello incidentale; la Corte rileva però che la CTR aveva espresso un rigetto dell’appello incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse quando la questione che si assume pregiudiziale è stata già definita in modo contestuale da un’altra decisione della Corte, rendendo superflua la sospensione o la riunione dei giudizi.
- Chi impugna in cassazione una statuizione di rigetto deve censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; non è sufficiente riproporre i motivi di appello quando il giudice di merito abbia comunque espresso un rigetto, ancorché privo di motivazione articolata.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando dagli atti risulti che il giudice di appello abbia espressamente deciso sul gravame incidentale, anche se con formula sintetica.
- La carenza di interesse processuale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché la Corte non può essere investita di questioni che non incidono più concretamente sulla posizione della parte ricorrente.
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