Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato la strada in comunione e aveva condannato il ricorrente a rimuovere il cancello posto a chiusura del tratto finale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (proprietarie confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una lite su una strada privata realizzata, secondo la ricostruzione dei convenuti poi ricorrenti in cassazione, in esecuzione di una donazione del 1963 con cui l'originaria proprietaria aveva trasferito ai figli e ai nipoti vari appezzamenti di terreno imponendo la costruzione di uno stradone comune di accesso, con spese comuni, dalla strada comunale fino al confine con altra proprietà. Il proprietario attore sosteneva invece di avere acquistato i terreni e di poter legittimamente chiudere con un cancello il tratto terminale della strada, escludendo che i confinanti avessero su quel tratto né comunione né servitù. Il Tribunale aveva ritenuto estinta la servitù per confusione e per venir meno dell'utilitas; la Corte d'appello, in un primo giudizio, aveva confermato il rigetto, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio affermando che, in mancanza di titoli diversi, la costituzione di una strada mediante conferimento di sedime dei fondi latistanti può dar luogo a communio incidens. In sede di rinvio la Corte d'appello ha quindi qualificato la strada come comune e ha ordinato la rimozione del cancello. Contro tale sentenza il proprietario ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 389 e 394 c.p.c. e degli artt. 832, 1100, 1027 e 1072 c.c., sostenendo che la Corte di rinvio avrebbe recepito in modo acritico il principio di diritto senza verificare i presupposti della comproprietà, poiché l'atto del 1963 sarebbe incompatibile con la comunione e indicherebbe piuttosto una servitù di passaggio; inoltre lamentava omesso esame di fatti decisivi, cioè il contenuto del titolo e la mancata prova della costituzione della strada mediante conferimento di sedime dei fondi latistanti. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che il giudice di rinvio aveva effettivamente esaminato il titolo del 1963 e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dell'interpretazione del negozio, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per denunciare la violazione dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte non ne ha ravvisato la violazione, ritenendo che il giudice di rinvio abbia correttamente riesaminato i fatti nel perimetro tracciato dalla precedente cassazione.
Richiamato quale norma sui limiti del giudizio di rinvio; la Corte afferma che il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti alla luce del principio di diritto enunciato.
Richiamato dal ricorrente in tema di proprietà; la Corte conferma che la tutela proprietaria è compatibile con la qualificazione della strada come bene comune, nei limiti accertati dal merito.
Richiamato in relazione alla comunione; la decisione valorizza la configurabilità di una communio incidens sulla strada.
Richiamato per sostenere la tesi della servitù di passaggio; la Corte esclude che il titolo integrasse una servitù, poiché mancavano fondo servente e fondo dominante.
Richiamato come norma sull'estinzione della servitù; la Corte precisa che tale disciplina non si applica se il bene è in comunione e non in servitù.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato per dedurre violazione di legge; la Corte respinge il motivo perché la censura in realtà attacca la valutazione di fatto e l'interpretazione del titolo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che l'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
Richiamato come canone ermeneutico delle convenzioni negoziali; la Corte afferma che il sindacato di legittimità sulla interpretazione del titolo è limitato alla violazione dei canoni legali e a motivazione incoerente o illogica.
Richiamato implicitamente nel contesto della valutazione delle prove e dell'onere di dimostrare i fatti costitutivi; la Corte ribadisce che la ricostruzione del fatto spetta al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in quanto il ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato rigettato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma conserva il potere-dovere di riesaminare i fatti già acquisiti e di valutarne nuovamente la rilevanza, nel rispetto delle preclusioni maturate.
- L'interpretazione di un atto negoziale è attività di merito: in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici legali o per motivazione incoerente o illogica, non per la mera proposta di una diversa lettura del titolo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non sussiste quando il fatto storico decisivo sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se non siano state esaminate o confutate tutte le singole risultanze istruttorie.
- Quando una strada è stata costituita con il conferimento di porzioni di terreno da parte dei fondi frontisti e in assenza di un titolo che disciplini diversamente i rapporti, può configurarsi una comunione pro indiviso sull'intero tracciato, con facoltà di utilizzo da parte di ciascun comunista per tutta l'estensione della strada.
- La disciplina dell'estinzione della servitù per confusione o per venir meno dell'utilitas non è applicabile se il bene è qualificato come oggetto di comunione e non come servitù di passaggio.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie al fine di ottenere una ricostruzione fattuale più favorevole alla parte ricorrente.
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