Cassazione Penale, Sentenza n. 2766/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Ferizi per omicidio colposo aggravato (artt. 589-bis e 589-ter c.p.), concorso in false dichiarazioni (artt. 110 e 369 c.p.) e fuga dopo il sinistro. Il ricorrente denunciava, in particolare, il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello per acquisire la consulenza tecnica di parte dell'Ing. Fabrizio Pellegrino (o, in subordine, la nomina di perito d'ufficio), sostenendo gravi lacune scientifiche nella consulenza del consulente del P.M. (Ing. Romaniello) e chiedendo che l'elaborato di Pellegrino fosse valutato come prova "sopravvenuta" utile a dimostrare l'inesistenza o l'evitabilità del sinistro. Denuncia inoltre motivazionale insufficiente della Corte territoriale e mancato confronto critico con le tesi difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze erano incentrate su questioni di fatto e su apprezzamenti tecnici rimessi al giudice di merito e, pertanto, non idonee a fondare ricorso per cassazione. Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, la Corte ha richiamato il principio di eccezionalità di tale istituto (art. 603 c.p.p.), osservando che la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto non necessaria la nuova perizia perché gli atti già acquisiti (compresi elaborati tecnici e rilievi) consentivano una valutazione esaustiva della dinamica e della responsabilità; inoltre risultava che la difesa aveva già depositato una consulenza in primo grado (Ing. Garofalo). La sentenza impugnata è stata ritenuta puntuale e coerente, e gli apprezzamenti di fatto del giudice di merito sono sottratti al sindacato di legittimità se adeguatamente motivati. Conseguentemente è stata confermata la condanna e disposta la condanna alle spese del procedimento.
Norme richiamate
Riferimento alla fattispecie di omicidio colposo aggravato; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità colposa del conducente per negligenza, imprudenza e inosservanza delle norme stradali.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 589-bis; applicato nella valutazione delle aggravanti (es. fuga).
Richiesto per il concorso di persone nel reato (ruolo di determinatore/istigatore rispetto all'autore materiale).
Richiamato per il reato collegato alle false dichiarazioni (contestato in concorso).
Richiama doveri del conducente relativi alla prudenza e regolazione della velocità in relazione alle condizioni della strada; utilizzato per valutare la colpa di guida.
Norme sulla velocità; posto a fondamento dell'accertamento che il ricorrente viaggiava oltre i limiti e non commisurava la velocità alle condizioni.
Codice di Procedura Penale, art. 351
Richiamato perché alcune dichiarazioni furono rese come sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.; contesto delle prove testimoniali e dichiarazioni rese agli organi di Polizia.
Codice di Procedura Penale, art. 603, commi 1 e 3
Disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: misura eccezionale, ammissibile solo se indispensabile per decidere e quando il giudice non può decidere allo stato degli atti.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 1, lett. d)
Motivo di ricorso per cassazione relativo a omissione di prova decisiva; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'incisività di tale motivo quando si tratta di perizie.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Richiamato in relazione alle spese e alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; ha conseguenze sulle spese del procedimento.
Disposizioni attuative c.p.p., art. 173, co. 1
Richiamato per i limiti di esposizione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha prodotto i motivi nei termini prescritti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca esclusivamente questioni di diritto e vizî motivazionali; gli apprezzamenti di fatto e la scelta fra perizie tecniche sono rimessi ai giudici di merito se adeguatamente motivati.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: va ammessa solo quando il giudice non possa decidere allo stato degli atti e la prova richiesta sia indispensabile per risolvere dubbi rilevanti.
- La mancata acquisizione di una perizia d'ufficio o la non ammissione di una consulenza di parte in appello non costituiscono automaticamente motivo di cassazione; è necessario dimostrare lacune o manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito tali da rendere indispensabile la nuova istruttoria.
- Le consulenze tecniche del P.M. e le consulenze di parte rappresentano tesi tecniche alternative: il giudice di merito può scegliere quale ritenere maggiormente attendibile purché motivi specificamente il dissenso dalle tesi avverse.
- Se una consulenza di parte si pretende "sopravvenuta", occorre dimostrare che il relativo elemento di prova è effettivamente nuovo e irreperibile prima della decisione di primo grado; in mancanza la richiesta di rinnovazione è destituita di efficacia.
- In casi di incidente stradale, elementi materiali (rilievi, punti d'impatto, danni ai veicoli, tracce sulla sede stradale) e comportamenti (fuga, dichiarazioni mendaci) hanno forte rilevanza probatoria e possono rendere superfluo un ulteriore approfondimento peritale quando la loro coerenza è adeguatamente motivata.
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