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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3526/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per fatti riconducibili ad associazione di tipo mafioso. Il ricorrente, con i difensori Avv. Francesco Sabatino e Avv. Sergio Rotundo, deduce: 1) omessa valutazione relativa alla mancata sussistenza del requisito previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., commi 1-bis e 3, e vizio di motivazione, contestando l'assenza di prova di un collegamento attuale con il sodalizio e la mancata indicazione dei presupposti per ritenere attuali le esigenze cautelari; rileva altresì che vi sono state assoluzioni per alcuni reati scopo (capo U5 e U5.1).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, ritenendo che mancasse la specificazione dei profili di vizio e dei passaggi di motivazione impugnati. Sotto il profilo degli indizi, la Corte ha ritenuto corretta la relazione alla sentenza di condanna già pronunciata nello stesso procedimento, con riferimento anche al reato di cui all'art. 416-bis (partecipazione a locale di 'ndrangheta, in particolare quale accolito della 'ndrina Ranisi). Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha fatto uso della presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando la mancanza di elementi di dissociazione e documentando la persistenza di incontri e frequentazioni fino ai mesi di novembre-dicembre 2019. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la valutazione della personalità dell'imputato e dei suoi precedenti. Non essendo emersi elementi concreti idonei a superare la presunzione, il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Si dispone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Rilevata e considerata dal giudice come requisito relativo agli indizi: la Corte ha ritenuto che la relatio agli elementi di colpevolezza (anche la sentenza di condanna per 416-bis) fosse adeguata a sostenere gli indizi a carico.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato nella doglianza del ricorrente sulla motivazione e sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di specifiche di vizio.

  • art. 275, commi 1-bis e 3 c.p.p.

    Applicata la presunzione di persistenza del vincolo associativo (comma 3). La Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi concreti idonei a superare la presunzione e che l'ordinanza avesse fornito adeguata motivazione in proposito.

  • art. 416-bis c.p.

    Fatto considerato come indizio grave: la sentenza di condanna per partecipazione a 'ndrangheta è stata utilizzata dal giudice a sostegno degli indizi di attuale collegamento e della gravità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che ha autorizzato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in euro 3.000 in funzione dei profili di colpa del ricorso.

  • art. 94 disp. att. c.p.p. (commi 1-bis e 1-ter richiamati)

    Disposizioni esecutive cui la cancelleria deve ottemperare per informare il direttore dell'istituto penitenziario, dovendo il provvedimento essere trasmesso per gli adempimenti relativi alla posizione del detenuto.

Massime di principio

  • In cassazione per motivi cautelari è essenziale specificare concretamente i vizi di motivazione e indicare i passaggi di fatto e di diritto che si ritengono erronei; argomentazioni generiche determinano spesso l'inammissibilità.
  • La presenza di una sentenza di condanna rilevante (es. art. 416-bis) costituisce indizio grave e può sostenere la misura cautelare, specie se accompagnata da elementi che attestino contatti o comportamenti successivi.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (persistenza del vincolo associativo) opera a favore dell'applicazione di misure cautelari e può essere superata solo con elementi concreti e specifici che dimostrino la dissociazione o l'assenza di collegamenti attuali.
  • Per contestare la sussistenza delle esigenze cautelari non basta rilevare astrattamente l'assenza di collegamenti: occorre produrre prove o circostanze obiettive e recente temporalità che dimostrino la cessazione del vincolo associativo o l'assenza di pericolo.
  • Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e disporre somme a titolo di ammenda; bisogna valutare il rischio economico di un ricorso generico o infondato.
  • Nel caso di detenuti, le decisioni che non dispongono la remissione in libertà richiedono la comunicazione all'istituto penitenziario per gli adempimenti di competenza (art. 94 disp. att.), pertanto la mera impugnazione non comporta automaticamente modifiche della detenzione senza provvedimento favorevole.

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