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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08531/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il procedimento nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il creditore aveva chiesto l’ammissione del proprio credito per emolumenti retributivi e trattamento di fine rapporto, assumendo di avere lavorato alle dipendenze della società in regime di subordinazione. Il tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo che dalle prove raccolte emergesse un rapporto sostanzialmente autonomo, fondato sull’autoregolamentazione della prestazione di direttore grafico, e valorizzando anche la partecipazione del creditore al consiglio di amministrazione della società in un determinato periodo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha denunciato, tra l’altro, la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda autonoma di nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti e sulla conseguente conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ex art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Gli ulteriori motivi riguardavano l’omesso esame della nullità dei contratti a progetto, la dedotta genericità del progetto, la subordinazione ex art. 2094 c.c., la rilevanza della partecipazione al consiglio di amministrazione e questioni probatorie, ma sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: il tribunale, pur avendo richiamato i contratti a progetto, non si è pronunciato sulla domanda specifica di nullità degli stessi e sulla richiesta applicazione della disciplina di conversione prevista dall’art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. Tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., distinto dal semplice insufficiente esame delle argomentazioni difensive. Poiché la domanda sulla conversione costituiva un capo autonomo e distinto rispetto alla diversa domanda di accertamento della subordinazione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione ricorre quando il giudice omette del tutto di decidere su un capo autonomo di domanda.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l’indicazione della censura in modo chiaro e autosufficiente.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    la specificità del motivo richiede l’indicazione e la trascrizione degli atti e documenti rilevanti richiamati a sostegno della censura.

  • art. 69, primo comma, d.lgs. 276/2003

    in presenza di un contratto di lavoro a progetto privo di specifico progetto, si applica la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione.

  • art. 68 ss. d.lgs. 276/2003

    la disciplina del lavoro a progetto, ove applicabile ratione temporis, rileva ai fini della verifica della validità del progetto e delle conseguenze della sua genericità o mancanza.

  • art. 2094 c.c.

    richiamato come norma sulla subordinazione, ma ritenuta non decisiva ai fini della domanda specifica di conversione del rapporto a progetto.

  • art. 2389 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla partecipazione al consiglio di amministrazione, ma il relativo motivo è stato assorbito.

  • artt. 116 e 416 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per contestazioni sull’apprezzamento delle prove e sulle difese, ma il loro esame è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice omette completamente di decidere su un capo autonomo di domanda o su un’eccezione, mentre non ricorre se la censura investe soltanto l’insufficienza o il mancato esame delle argomentazioni difensive.
  • La domanda di accertamento della subordinazione del rapporto e la domanda di conversione automatica del contratto a progetto per nullità o genericità del progetto possono costituire capi autonomi, sicché il giudice deve pronunciarsi espressamente su entrambe se proposte.
  • In tema di lavoro a progetto, ove sia dedotta la mancanza o genericità del progetto nei limiti della disciplina applicabile ratione temporis, il giudice non può limitarsi a verificare in fatto se il rapporto presenti indici di autonomia o subordinazione, ma deve esaminare la specifica disciplina legale e le conseguenze della sua violazione.
  • Quando una domanda autonoma non viene esaminata, l’eventuale considerazione del medesimo rapporto come elemento sintomatico di altri accertamenti non integra di per sé una pronuncia implicita idonea a sanare l’omissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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