Cassazione Penale, Sentenza n. 45193/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/12/2021 che ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (concessa il 10/11/2011) con riferimento a una pena divenuta definitiva. La revoca si fondava sul fatto che il ricorrente, il 18/11/2021 (due giorni prima della sottoscrizione delle prescrizioni dell'affidamento), aveva aggredito un altro soggetto per futili motivi; il ricorrente contestava il vizio di motivazione poiché il fatto era anteriore all'inizio dell'esecuzione della misura e sosteneva di aver tenuto comportamento corretto fino al 29/11/2021, data della sospensione cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che la revoca della misura alternativa è legittima anche se la causa che la determina si è verificata prima della concessione o dell'inizio dell'esecuzione, purché fosse allora sconosciuta al giudice che aveva concesso il beneficio. La sentenza ha richiamato la natura discrezionale e non riconosciuta a titolo di diritto soggettivo delle misure alternative, la funzione rieducativa e preventiva del Tribunale di sorveglianza e la possibilità di revoca o modifica in presenza di elementi nuovi o preesistenti ma non valutati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94
Applicata in relazione all'affidamento in prova in casi particolari: la norma disciplina la misura alternativa e la Corte ha ritenuto legittima la revoca ex tunc sulla base di comportamenti negativi che incidono sulla permanenza del beneficio.
artt. 47 e segg. ordinamento penitenziario
Rilevanti per la ratio comune a tutte le misure alternative: la revoca può fondarsi su fatti anteriori alla concessione se questi erano sconosciuti e incidono sulla valutazione della compatibilità della misura con le finalità rieducative e di prevenzione.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 774 del 6/02/1996
Principio secondo cui la causa di revoca non deve necessariamente intervenire dopo la concessione del beneficio: può trattarsi di fatto anteriore ma sconosciuto al giudice al momento della concessione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 636 del 01/02/1993
Sottolinea la relativa stabilità del provvedimento concessivo e la possibilità di revoca o modifica in presenza di elementi nuovi o preesistenti non valutati, coerente con la natura discrezionale della misura.
Massime di principio
- La revoca di una misura alternativa alla detenzione può essere decretata anche per comportamenti verificatisi prima della concessione, se tali comportamenti erano all'epoca sconosciuti e sono incompatibili con la prosecuzione del beneficio.
- Le misure alternative non costituiscono un diritto soggettivo del condannato ma un beneficio discrezionale del Tribunale di sorveglianza, subordinato alla valutazione della compatibilità con le finalità rieducative e di prevenzione.
- In presenza di elementi nuovi o di fatti preesistenti non considerati al momento della concessione, il Tribunale di sorveglianza può revocare o modificare la misura, purché tali elementi incidano in modo determinante sulle condizioni che legittimano il beneficio.
- Chi richiede o beneficia di una misura alternativa dovrebbe essere consapevole che condotte anche anteriori ma non dichiarate o non emerse possono compromettere la misura; è prudente segnalare fatti rilevanti e verificare la completezza dei controlli del giudice.
- Nelle impugnazioni contro la revoca, l'attenzione del giudice d'appello/di legittimità è rivolta alla correttezza procedurale e all'applicazione coerente dei principi di discrezionalità e tutela della finalità rieducativa, non al trasformare il beneficio in un diritto inviolabile.
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