Cassazione Penale, Sentenza n. 41317/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 12/11/2021 che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 19/10/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Lazri per: a) tentata rapina aggravata (artt. 56, 628 c.p.), b) omicidio aggravato (artt. 575, 576 c.p.) e c) porto e detenzione di arma clandestina (art. 23 legge 110/1975). Il Procuratore contestava la decisione del Tribunale ritenendo che le intercettazioni e altri elementi investigativi (tra cui l'utilizzo di utenze telefoniche compatibili con la zona dei fatti e dichiarazioni dichiarate non veritiere dell'indagato) fossero sufficienti a costituire gravi indizi di colpevolezza a carico di Lazri e che il giudice di merito avesse errato nel dare rilievo a incongruenze e lacune probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva esaminato in modo analitico e coerente tutti gli elementi indiziari e aveva correttamente escluso la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione della custodia cautelare. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (controllo di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto che il ricorrente proponesse solo una diversa valutazione del materiale già esaminato dal Tribunale, non consentita in sede di cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto (dichiarato manifestamente infondato).
Norme richiamate
menzionata come base per l'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. da parte del Tribunale
norma richiamata per il potere del Tribunale di riesame di annullare provvedimenti cautelari; il Tribunale ha agito ai sensi di tale norma nell'esaminare la richiesta cautelare
richiamato ripetutamente con riferimento al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza"
la Corte conferma che per la custodia cautelare è necessario il convincimento richiesto dall'art. 273; la sua valutazione è soggetta al sindacato di legittimità solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
menzionata in relazione alle esigenze cautelari
riferita alla necessità di valutare le esigenze cautelari oltre ai gravi indizi; la Corte sottolinea che il ricorso non dimostra errori di diritto nella valutazione di tali esigenze
artt. 56, 628, primo e terzo comma, n.1 e 3-bis, art. 61 n.5 cod. pen.
citati come norme costitutive del reato di tentata rapina aggravata contestato
utilizzati per descrivere le imputazioni contestate; la sentenza non entra nel merito della responsabilità personale, ma valuta la loro ricorrenza in termini indiziari
artt. 575, 576 primo comma n.1 cod. pen.
citati per il reato di omicidio aggravato
indicano la fattispecie contestata; la Corte si limita a verificare la fondatezza degli indizi relativi a tali accuse ai fini cautelari
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
richiamato per il porto e la detenzione di arma clandestina
norma richiamata tra le contestazioni; la Corte valuta se gli elementi a supporto di tale contestazione siano idonei a sostenere la misura cautelare
citato nel contesto delle aggravanti ("più persone riunite in luogo di cui all'art. 624 bis")
citate come riferimento alle circostanze aggravanti; la sentenza considera se tali circostanze risultino provate in modo convergente con gli altri elementi
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
menzionata come giurisprudenza di riferimento sul controllo della motivazione in sede di legittimità
richiamata per affermare i limiti del sindacato della Cassazione sulle valutazioni indiziarie e per indicare i canoni di verifica della motivazione del giudice di merito
Massime di principio
- In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: è consentito verificare violazioni di legge o manifesta illogicità, non a rinnovare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
- Per disporre la custodia cautelare è necessario il "convincimento" sui gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273 c.p.p.; elementi discordanti, lacunosi o non convergenti possono impedire l'applicazione della misura.
- I dati di localizzazione telefonica/utenze (cell-site) devono essere valutati criticamente: l'aggancio a una specifica cella o la prossimità geografica devono essere dimostrati per costituire elemento forte di collegamento al luogo del fatto.
- Dichiarazioni eteroaccusatorie o sommarie informazioni che riguardano terzi non sono automaticamente idonee a gravare su un indagato senza adeguata corrispondenza e riscontri fattuali.
- La ragionevolezza di talune ipotesi (es. che l'indagato non si sia disfatto di utenze prima dei fatti) non può sostituire la prova: argomentazioni di questo tipo vanno ancorate a elementi concreti.
- Il pubblico ministero, nell'impugnare un provvedimento di riesame, deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia viziata da errori di diritto o da manifesta illogicità, altrimenti il ricorso sarà respinto.
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