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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41317/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 12/11/2021 che, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 19/10/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Lazri per: a) tentata rapina aggravata (artt. 56, 628 c.p.), b) omicidio aggravato (artt. 575, 576 c.p.) e c) porto e detenzione di arma clandestina (art. 23 legge 110/1975). Il Procuratore contestava la decisione del Tribunale ritenendo che le intercettazioni e altri elementi investigativi (tra cui l'utilizzo di utenze telefoniche compatibili con la zona dei fatti e dichiarazioni dichiarate non veritiere dell'indagato) fossero sufficienti a costituire gravi indizi di colpevolezza a carico di Lazri e che il giudice di merito avesse errato nel dare rilievo a incongruenze e lacune probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non fondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva esaminato in modo analitico e coerente tutti gli elementi indiziari e aveva correttamente escluso la sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione della custodia cautelare. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (controllo di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto che il ricorrente proponesse solo una diversa valutazione del materiale già esaminato dal Tribunale, non consentita in sede di cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto (dichiarato manifestamente infondato).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionata come base per l'annullamento dell'ordinanza del G.I.P. da parte del Tribunale

    norma richiamata per il potere del Tribunale di riesame di annullare provvedimenti cautelari; il Tribunale ha agito ai sensi di tale norma nell'esaminare la richiesta cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato ripetutamente con riferimento al requisito dei "gravi indizi di colpevolezza"

    la Corte conferma che per la custodia cautelare è necessario il convincimento richiesto dall'art. 273; la sua valutazione è soggetta al sindacato di legittimità solo in presenza di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    menzionata in relazione alle esigenze cautelari

    riferita alla necessità di valutare le esigenze cautelari oltre ai gravi indizi; la Corte sottolinea che il ricorso non dimostra errori di diritto nella valutazione di tali esigenze

  • artt. 56, 628, primo e terzo comma, n.1 e 3-bis, art. 61 n.5 cod. pen.

    citati come norme costitutive del reato di tentata rapina aggravata contestato

    utilizzati per descrivere le imputazioni contestate; la sentenza non entra nel merito della responsabilità personale, ma valuta la loro ricorrenza in termini indiziari

  • artt. 575, 576 primo comma n.1 cod. pen.

    citati per il reato di omicidio aggravato

    indicano la fattispecie contestata; la Corte si limita a verificare la fondatezza degli indizi relativi a tali accuse ai fini cautelari

  • art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110

    richiamato per il porto e la detenzione di arma clandestina

    norma richiamata tra le contestazioni; la Corte valuta se gli elementi a supporto di tale contestazione siano idonei a sostenere la misura cautelare

  • art. 624-bis cod. pen.

    citato nel contesto delle aggravanti ("più persone riunite in luogo di cui all'art. 624 bis")

    citate come riferimento alle circostanze aggravanti; la sentenza considera se tali circostanze risultino provate in modo convergente con gli altri elementi

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    menzionata come giurisprudenza di riferimento sul controllo della motivazione in sede di legittimità

    richiamata per affermare i limiti del sindacato della Cassazione sulle valutazioni indiziarie e per indicare i canoni di verifica della motivazione del giudice di merito

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: è consentito verificare violazioni di legge o manifesta illogicità, non a rinnovare la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
  • Per disporre la custodia cautelare è necessario il "convincimento" sui gravi indizi di colpevolezza previsto dall'art. 273 c.p.p.; elementi discordanti, lacunosi o non convergenti possono impedire l'applicazione della misura.
  • I dati di localizzazione telefonica/utenze (cell-site) devono essere valutati criticamente: l'aggancio a una specifica cella o la prossimità geografica devono essere dimostrati per costituire elemento forte di collegamento al luogo del fatto.
  • Dichiarazioni eteroaccusatorie o sommarie informazioni che riguardano terzi non sono automaticamente idonee a gravare su un indagato senza adeguata corrispondenza e riscontri fattuali.
  • La ragionevolezza di talune ipotesi (es. che l'indagato non si sia disfatto di utenze prima dei fatti) non può sostituire la prova: argomentazioni di questo tipo vanno ancorate a elementi concreti.
  • Il pubblico ministero, nell'impugnare un provvedimento di riesame, deve dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia viziata da errori di diritto o da manifesta illogicità, altrimenti il ricorso sarà respinto.

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