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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01131/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due ingegneri avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Ministero e del Provveditorato per il pagamento del corrispettivo dovuto per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere edilizie e impiantistiche relative all’adeguamento antincendio e di sicurezza degli uffici giudiziari di Bari, in base a una convenzione e a un successivo incarico integrativo. Gli enti avevano proposto opposizione sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva: secondo la loro prospettazione, il Provveditorato avrebbe agito come mera struttura periferica o centrale di committenza, mentre l’obbligato sostanziale sarebbe stato un diverso Ministero. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, riformando il decreto e ritenendo che, dall’interpretazione della convenzione, il pagamento dovesse gravare esclusivamente sul Ministero indicato nella clausola di finanziamento. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e dei principi sulla delegazione intersoggettiva, assumendo che la centrale di committenza richiederebbe un atto formale e non escluderebbe la responsabilità dell’amministrazione che gestisce il contratto; 2) violazione delle norme ermeneutiche contrattuali e dell’art. 1381 c.c., sostenendo che il rapporto contrattuale li legava al Provveditorato e che la clausola sul finanziamento costituiva al più una previsione interna o una promessa del fatto del terzo, non idonea a spostare la titolarità del debito; 3) illegittimità della condanna integrale alle spese, invocando la peculiarità della vicenda come ragione di compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d’appello fosse sorretta da una ratio autonoma e sufficiente: l’interpretazione dell’art. 11 della convenzione, secondo cui il pagamento dei compensi per la progettazione gravava sul Ministero della Giustizia, era una possibile interpretazione del testo contrattuale e non poteva essere sindacata in sede di legittimità se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica, violazione non adeguatamente dimostrata dai ricorrenti. Inoltre, il ricorso era carente anche sotto il profilo dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché non riportava o riassumeva sufficientemente gli atti e i documenti necessari a contestare la lettura del contratto e del modulo organizzativo tra amministrazioni. È stato anche ritenuto infondato il primo motivo: la figura della centrale di committenza, nelle collaborazioni tra pubbliche amministrazioni, può assumere forme diverse e non implica automaticamente la titolarità passiva in capo all’ente delegato; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che l’ente convenuto agiva in nome e per conto dell’amministrazione beneficiaria, sicché la critica non era idonea a scardinare la ratio decidendi. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile per la sua estrema genericità. In ragione della peculiarità del caso, la Corte ha compensato metà delle spese del giudizio di cassazione, ponendo i ricorrenti solidalmente a carico del restante 50%, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. n. 163/2006

    consente alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare funzioni di stazione appaltante a specifici soggetti o a centrali di committenza; non impone necessariamente un disciplinare scritto per tutte le forme di collaborazione e non determina di per sé l’esclusione della responsabilità dell’amministrazione che agisce, dovendosi verificare caso per caso il modulo organizzativo e i poteri attribuiti.

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione della clausola contrattuale è sindacabile in cassazione solo se siano violate le regole legali di ermeneutica; la scelta di una tra più interpretazioni possibili non integra, da sola, violazione di legge.

  • art. 1363 c.c.

    le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, ma la censura è inammissibile o infondata se mira solo a sostituire una diversa lettura del testo contrattuale a quella adottata dal giudice di merito.

  • art. 1372 c.c.

    la determinazione delle parti contrattuali e del soggetto obbligato dipende dall’interpretazione del regolamento negoziale; non basta affermare astrattamente chi abbia materialmente operato nell’esecuzione dell’incarico.

  • art. 1381 c.c.

    la previsione di finanziamento o di intervento di un’amministrazione terza non è, di per sé, sufficiente a trasformare il debito in promessa del fatto del terzo o a spostare automaticamente la titolarità dell’obbligazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione e la riproduzione sufficientemente specifica degli atti e documenti su cui la censura si fonda; la loro omissione rende il motivo inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta in modo coerente con il vizio denunciato e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o dell’interpretazione del contratto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    nessuna memoria è stata depositata nel termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • d.m. n. 55/2014

    richiamato per la liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 147/2022

    richiamato come modifica dei parametri per la liquidazione delle spese.

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata per il concetto di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a incarichi professionali affidati nell’ambito di opere pubbliche, la legittimazione passiva e l’individuazione del debitore vanno ricostruite in base al concreto assetto negoziale e organizzativo, verificando se l’amministrazione che ha stipulato o gestito il rapporto abbia operato come semplice tramite oppure come parte obbligata verso il professionista.
  • La figura della centrale di committenza o della delega tra pubbliche amministrazioni non comporta automaticamente il trasferimento della titolarità passiva del rapporto in capo all’ente delegato o, al contrario, in capo al soggetto finanziatore; è necessario accertare caso per caso i poteri conferiti e la loro incidenza verso i terzi.
  • L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa del testo se quella adottata dal giudice di merito è plausibile e coerente con le clausole esaminate.
  • Il ricorrente che contesti in cassazione la ricostruzione contrattuale o documentale deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Una clausola che indichi il finanziamento dell’opera o del compenso con fondi di una determinata amministrazione non vale, da sola, a escludere o a trasferire la posizione debitoria, occorrendo verificare se dalla convenzione risulti un diverso schema obbligatorio o solo una modalità interna di provvista.
  • Le censure sulle spese processuali devono essere specifiche e argomentate; la mera invocazione astratta della peculiarità della vicenda non basta a fondare la riforma del capo sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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