Sentenza n. 14586/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale Q.C. -OMISSIS- del 9.10.2024 n. prot. Q.C. -OMISSIS- del 9.10.2024 – Dipartimento valorizzazione del patrimonio politiche abitative – Direzione edilizia residenziale pubblica (erp) - E.Q. Coordinamento amministrativo dei procedimenti relativi alla gestione dei rapporti contrattuali degli alloggi di erp, Servizio gestione alloggi di erp, Ufficio sanatorie, notificata in data 14.11.2024 con ritiro presso l’ufficio postale, avente a oggetto: “rigetto della domanda di regolarizzazione avanzata ai sensi dell’art. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 della L.R. 27.02.2020 n. 1 – ‘misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione’, per l’alloggio di proprietà dell’A.T.E.R. sito in Roma, Via -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di regolarizzazione dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di regolarizzazione dell'alloggio ERP, ritenendolo privo del requisito reddituale previsto dalla normativa regionale e soggetto all'ulteriore causa ostativa costituita dalla precedente proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici o assistito da finanziamento agevolato pubblico. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e seguenti della l.r. Lazio n. 1/2020, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare i redditi del 2019 anziché quelli del 2021, applicare la decurtazione del 50% prevista per i redditi da lavoro dipendente e non considerare ostativa la proprietà dell'immobile, acquistato da terzi cessionari e non direttamente da Ferrovie dello Stato. Con il secondo motivo ha dedotto illogicità, erronea valutazione degli interessi, violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità, carenza di istruttoria, violazione dell'affidamento e erronea applicazione della normativa regionale. Con il terzo motivo ha dedotto violazione delle norme sul giusto procedimento, in particolare degli artt. 1, comma 1, 6 e 8 della l. n. 241/1990 e della circolare ministeriale richiamata nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure relative al requisito reddituale. I dati utilizzati dal ricorrente, ricavati dalle certificazioni uniche, non rappresentavano necessariamente il reddito complessivo del nucleo familiare, poiché tali certificazioni riguardano singoli sostituti d'imposta e non tutte le categorie reddituali. L'amministrazione ha correttamente fatto riferimento alle dichiarazioni fiscali, dalle quali risultava un reddito familiare complessivo, ai fini della regolarizzazione, pari a 30.022,50 euro: 25.796,40 euro riferibili al reddito da lavoro dipendente del ricorrente dopo la decurtazione del 40%, 3.506,10 euro riferibili al reddito del figlio dopo la decurtazione del 40% e dell'ulteriore 50%, oltre a 720 euro per abitazione principale e pertinenze. Tale importo superava sia il limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica, pari a 20.876,99 euro, sia il limite di decadenza, pari a 29.227,79 euro. L'accertata insussistenza del requisito reddituale è stata ritenuta sufficiente a sostenere il diniego e ha esonerato il giudice dall'esame delle censure relative all'ulteriore motivo ostativo, poiché l'atto era plurimotivato e l'eventuale fondatezza di tali censure non avrebbe comunque comportato l'annullamento del provvedimento. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 140-147 l.r. Lazio n. 1/2020
Disciplinano la procedura di regolarizzazione dell'assegnazione degli alloggi ERP; il diniego è legittimo se manca il requisito reddituale previsto dalla legge regionale.
art. 22, comma 141, lett. b), l.r. Lazio n. 1/2020
Richiede, per la regolarizzazione, il rispetto del requisito reddituale e prevede l'ulteriore causa ostativa relativa alla precedente proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici o assistito da finanziamento agevolato pubblico.
art. 22, comma 144, l.r. Lazio n. 1/2020
Richiama il limite reddituale rilevante ai fini della decadenza, superato dal nucleo familiare del ricorrente.
art. 50, comma 2-bis, l.r. Lazio n. 27/2006
Richiamato dalla l.r. Lazio n. 1/2020, individua il criterio reddituale applicabile e la decurtazione prevista per i redditi da lavoro dipendente.
Prevede la decurtazione del 40% dal reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo rilevante per la disciplina ERP.
artt. 1, comma 1, 6 e 8 l. n. 241/1990
Invocati dal ricorrente in relazione ai principi del giusto procedimento, ma ritenuti non idonei a superare l'accertata mancanza del requisito reddituale.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del requisito reddituale per la regolarizzazione di un alloggio ERP, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere ricostruito sulla base delle dichiarazioni fiscali, non delle sole certificazioni uniche, poiché queste ultime possono non comprendere tutte le categorie di reddito e sono rilasciate dai singoli sostituti d'imposta.
- Quando la normativa ERP prevede una decurtazione percentuale dei redditi da lavoro dipendente, il calcolo del reddito rilevante deve essere effettuato applicando le decurtazioni previste dalla disciplina regionale e dalla normativa richiamata, secondo la sequenza stabilita dalla legge.
- Il superamento anche di uno solo dei requisiti reddituali richiesti per la regolarizzazione dell'alloggio ERP legittima il diniego, senza necessità di esaminare ulteriori motivi ostativi posti a fondamento dell'atto plurimotivato, poiché l'eventuale illegittimità di tali motivi non inciderebbe sull'esito finale.
- In presenza di un atto amministrativo plurimotivato, la fondatezza delle censure riferite a una sola motivazione non conduce all'annullamento quando un'altra motivazione, autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento, risulti legittima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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