Cassazione Civile, Ordinanza n. 19203/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La vicenda riguarda un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su immobili di proprietà di un contribuente per un debito tributario. Il contribuente aveva impugnato l'ipoteca davanti al giudice tributario, ottenendo in appello l'annullamento dell'atto. La CTR aveva ritenuto illegittima l'iscrizione perché i coobbligati solidali del medesimo debito avevano aderito a una definizione agevolata ex art. 16 L. n. 289 del 2002 e avevano ottenuto, in un separato giudizio non ancora definitivo, una pronuncia favorevole sul diritto al condono. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2884 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia alla decisione resa nei confronti dei coobbligati non ancora passata in giudicato, per ritenere pendente il procedimento di definizione agevolata e quindi per annullare l'ipoteca anche nei confronti del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'agente della riscossione. Ha affermato che la decisione favorevole ai coobbligati non poteva essere opposta al contribuente destinatario dell'iscrizione ipotecaria, perché non era ancora definitiva. Richiamando il principio già affermato in giurisprudenza, la Corte ha precisato che nel processo tributario la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile ad altro condebitore solo se sia passata in giudicato, non si sia già formato un diverso giudicato tra quest'ultimo e il creditore, l'eccezione sia tempestiva e la decisione non dipenda da ragioni personali del coobbligato. Poiché mancava il giudicato sulla pronuncia favorevole ai coobbligati e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il contribuente a rifondere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza resa tra creditore e uno dei condebitori solidali è opponibile agli altri solo se la decisione è passata in giudicato e ricorrono le ulteriori condizioni indicate dalla giurisprudenza.
Richiamato insieme all'art. 1306 c.c. come norma asseritamente violata, nel contesto dell'opponibilità della decisione favorevole al coobbligato rispetto all'iscrizione ipotecaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
Norma sulla definizione agevolata/condono fiscale invocata dai coobbligati nel diverso giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza favorevole resa nei confronti di uno dei condebitori solidali può essere opposta da un altro condebitore al creditore solo se tale sentenza sia passata in giudicato.
- L'opponibilità del giudicato favorevole al condebitore solidale richiede anche che non esista già un giudicato tra il condebitore che invoca l'effetto e il creditore, che l'eccezione sia tempestiva e che la decisione non si fondi su ragioni personali del solo coobbligato.
- Una pronuncia non definitiva resa in favore di altri coobbligati non è sufficiente a paralizzare l'efficacia di un'iscrizione ipotecaria eseguita nei confronti di un diverso debitore solidale.
- Quando la questione è definibile sulla base del principio di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19190/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19192/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19193/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19194/2021 del 07/07/2021
- ordinanza_civile · 7 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19195/2021 del 07/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →