Cassazione Penale, Sentenza n. 25780/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) resa dal Tribunale di Agrigento per il reato di omicidio stradale. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge perché l'accordo sulla misura della pena, originariamente sottoscritto dall'imputato per mesi sei, sarebbe stato modificato in assenza del medesimo e senza che il difensore avesse poteri per accettare la nuova misura; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione, non concordata, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ritenuta sproporzionata rispetto alle circostanze (riconosciuto contributo causale del conducente antagonista e attenuanti generiche); 3) illegittimità della statuizione sulla liquidazione delle spese a favore della parte civile, che si era costituita dopo il raggiungimento dell'accordo, e mancata considerazione del concorso di colpa della persona offesa.
La decisione
Il tribunale rigetta il primo motivo: la procura speciale conferita al difensore legittimava la modificazione dell'accordo anche nella misura della pena e la rappresentanza in udienza, ragion per cui la variazione del patteggiamento in assenza personale dell'imputato è valida. Per il terzo motivo il ricorso è anch'esso rigettato: la parte civile era ammessa in udienza preliminare e il giudice non ha compensato le spese per "giusti motivi". Accoglie invece il secondo motivo: la statuizione relativa alla revoca della patente è annullata perché, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e della normativa vigente, il giudice deve motivare in modo puntuale la scelta tra revoca e sospensione (art.218 c.d.s.), soprattutto se mancano le aggravanti riferibili a guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti; la motivazione fornita dal GUP è ritenuta apparente e insufficiente alla luce del riconosciuto concorso di colpa della persona offesa e delle condizioni dell'asfalto. Dispositivo: annullamento limitato della statuizione sulla revoca della patente e rinvio al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio sul punto; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La sentenza resa ai sensi dell'art.444 impone al giudice di applicare anche le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, pur se non oggetto dell'accordo delle parti.
art.448 comma 2-bis cod.proc.pen.
Limiti e rimedi impugnatori relativi al patteggiamento; richiamato in relazione alle deduzioni di violazione di legge suscettibili di essere dedotte con il ricorso.
Regola le sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente). La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, eliminando l'automatismo della revoca; pertanto il giudice ha ora un ambito di valutazione e deve motivare la scelta di revoca anziché sospensione.
Delitto di omicidio stradale: è il reato per cui è stato patteggiato. In passato collegato ad automatismi sanzionatori sulla patente, ora soggetto a valutazione del giudice ai sensi delle modifiche interpretative normative e costituzionali.
art.218 comma 2 Codice della Strada
Parametri che il giudice deve considerare nel valutare la pericolosità della condotta e nel determinare la durata della sospensione o l'opportunità della revoca; la motivazione deve richiamare tali parametri per giustificare la revoca.
Massime di principio
- La procura speciale conferita al difensore per definire il giudizio con patteggiamento legittima il difensore a concordare anche la misura della pena, salvo che la procura stessa contenga limiti espressi: l'assenza personale dell'imputato in udienza non annulla la possibilità di modificare l'accordo se il difensore agisce nei limiti del mandato.
- Il giudice è tenuto ad applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie connesse alla pronuncia di patteggiamento, ma dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'automatismo sulla revoca della patente, egli deve motivare in modo specifico la scelta della revoca piuttosto che della sospensione utilizzando i parametri dell'art.218 c.d.s.; motivazioni generiche sulla "gravità della condotta" sono insufficienti.
- La costituzione di parte civile in udienza preliminare, anche se successiva a una proposta di accordo originaria, può comportare la liquidazione delle spese a suo favore; il giudice del patteggiamento può comunque decidere sulla compensazione per "giusti motivi".
- In sede di patteggiamento, quando emergono elementi che attenuano la responsabilità (es. concorso di colpa della vittima, circostanze attenuanti), il giudice deve tenere conto di tali elementi anche nella motivazione dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
- In procedure speciali (patteggiamento) la motivazione può essere sommaria ma deve comunque essere sufficiente a dimostrare il plausibile esercizio del potere discrezionale del giudice, soprattutto quando la decisione incide su diritti rilevanti come la revoca della patente.
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