Cassazione Civile, Ordinanza n. 11548/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui la Corte d'appello di Bologna aveva ritenuto formato un giudicato interno sull'attività commerciale svolta dalla società e, facendo discendere da tale inquadramento un'efficacia generale, aveva affermato la legittimazione passiva dell'INAIL a contrastare la pretesa della società. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge, lamentando che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione soltanto apparente, tale da non consentire di comprendere il fondamento effettivo della decisione. Il secondo motivo resta indicato nel provvedimento, ma viene assorbito in ragione dell'accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e non soddisfaceva il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., secondo il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Conseguentemente ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato alla stessa Corte di merito, in diversa o anche in non diversa composizione, per un nuovo esame del gravame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e intellegibile; una motivazione solo apparente è censurabile in cassazione perché non soddisfa il minimo costituzionale.
Massime di principio
- La sentenza è cassabile per violazione del minimo costituzionale della motivazione quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia solo apparente, lacunoso o intrinsecamente contraddittorio, impedendo di comprendere la ratio decidendi.
- Il giudicato interno e le conseguenze che se ne intendano trarre devono risultare da una motivazione chiara e logicamente coerente; in mancanza, la decisione non può reggere al controllo di legittimità.
- Quando il primo motivo di ricorso investe con successo la struttura motivazionale della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di legittimità rinvia al giudice di merito per il nuovo esame della controversia.
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