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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27613/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Simone Addolorato ha impugnato per omessa motivazione, manifesta illogicità e travisamento della prova l'accertamento del suo coinvolgimento nell'incidente stradale con esito mortale e la conseguente condanna per le fattispecie previste dagli artt. 189, commi 6 e 7, cod. strada (omessa fermata e mancata prestazione di soccorso), denunciando anche una presunta contraddittorietà tra l'assoluzione per omicidio colposo e la condanna per la mancata assistenza. Sergio Addolorato ha censurato la motivazione e la valutazione degli elementi probatori in ordine alla ritenuta falsità della denuncia di furto dell'auto (art. 367 cod. pen.), sostenendo vizi di diritto e di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi consistessero in una mera riproposizione delle censure già formulate in appello e in un tentativo di sostituire le proprie valutazioni probatorie a quelle del giudice di merito. In particolare, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sul coinvolgimento del veicolo (rinvenimento del veicolo vicino al luogo del sinistro, presenza di parti del paraurti trovate sia sull'auto sia sulla scena, utilizzo del veicolo da parte dell'imputato, riscontri incrociati dei dati telefonici e della sostituzione della SIM lo stesso giorno del sinistro). Ha inoltre ribadito il principio secondo cui il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile anche quando l'utente coinvolto non sia responsabile dell'incidente, essendo l'evento comunque antefatto idoneo a far nascere la posizione di garanzia. Per il capo relativo alla falsa denuncia, la Corte ha confermato la valutazione di merito fondata sugli elementi probatori (contatti telefonici, temporalità della denuncia, ecc.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 189, commi 6 e 7

    La norma punisce l'omessa fermata e la mancata prestazione di soccorso da parte dell'utente della strada coinvolto nel sinistro; la Corte ha interpretato che tale fattispecie può trovare applicazione anche se l'utente non è responsabile dell'incidente, poiché l'evento costituisce un antefatto idoneo a far nascere una posizione di garanzia.

  • Codice penale, art. 367

    Riferito alla simulazione di reato/false denunce: la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito, basata su elementi concreti (incongruenze nella denuncia, riscontri cronologici e telefonici), giustificava la condanna per la falsa denuncia del furto.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23

    art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata in merito alle conclusioni scritte depositate dalla Procura generale presso la Suprema Corte; usata nella fase di discussione delle conclusioni.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare l'ammenda di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017, Spernanzoni)

    Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017, "Spernanzoni", Rv. 271260-01

    Precedente richiamato per il principio che l'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso può trovare applicazione anche se l'utente non sia il diretto responsabile dell'incidente; la Corte di legittimità lo riafferma come orientamento consolidato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione libera della prova: la mera riproposizione delle censure di merito rende il ricorso inammissibile.
  • Il reato di omessa fermata e mancata prestazione di soccorso (art. 189, commi 6 e 7, cod. strada) può essere configurato anche se il soggetto coinvolto non è l'autore materiale dell'incidente; l'evento rappresenta un antefatto che pone in capo all'utente la posizione di garanzia verso gli altri coinvolti.
  • Elementi indiziari concreti e incrociati (rinvenimento del veicolo con danni compatibili, parti del veicolo sulla scena, dati telefonici e sostituzione della SIM nello stesso giorno) possono legittimare la ricostruzione del coinvolgimento dell'imputato e la conseguente responsabilità per omissioni di soccorso.
  • Per la contestazione di falsa denuncia o simulazione di reato, la valutazione del giudice di merito basata su riscontri temporali, dichiarazioni e indici di contraddittorietà è decisiva: il ricorso per cassazione che mira solo a rimettere in discussione tali valutazioni è inammissibile.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o riconducibile a colpa nella scelta delle doglianze, la Corte può condannare il ricorrente alle spese e applicare ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; ciò funge anche da deterrente contro impugnazioni dilatorie o prive di fondamento.

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